Altra “spallata” alle classi pollaio e super-pollaio

DiGianfranco

12 Dicembre 2016

A teacher welcome pupils in a classroom at David Johnston primary school on September 4, 2012, in Bordeaux, southwestern France, after the start of the new school year. AFP PHOTO / PIERRE ANDRIEU (Photo credit should read PIERRE ANDRIEU/AFP/GettyImages)

Dopo la pronuncia del Tar della Toscana ( Classi pollaio: una sentenza importante ) di due mesi fa, arriva un altra sentenza, questa volta, dei giudici amministrativi campani che confermano ” lo stato di  fuorilegge” delle classi pollaio. Le “classi costituzionali”, secondo i giudici campani devono essere costituite da un numero di alunni che non superi le 20 unità ( si torna alla Legge 517/77 !). I motivi sono due: favorire apprendimenti significativi e ridurre la complessità della gestione degli alunni in caso di terremoto o altri eventi estremi.
Il T.A.R. campano va oltre: stabilisce che il numero degli alunni in presenza di soggetti diversamente abili non può superare le 17 unità. Questa composizione numerica  è imperativa in classi inserite in territori ad alto rischio sismico.
Ora la parola passa alla politica che deve dimostrare con un provvedimento immediato ( mi rendo conto di sognare) di essere autonoma rispetto ai diktat della finanza. E questo significa abolizione delle classi pollaio ( L.133/2008 del duo Gelmini- Tremonti) e di quelle superpollaio formalizzate nella Legge di Stabilità 2015 , proposta dal governo Renzi.
Nel frattempo sugli insegnanti pende la possibilità di rimanere “impigliati” in qualche procedimento civile per non aver evitato  o ridotto la prevedibilità di un evento. E per chi entra ogni giorno in un’aula sa che questi rischi sono reali!
Concludo, che queste due sentenze potrebbero aggravare la nostra posizione in assenza  di un ordine di servizio per l’accettazione di alunni di altre classi o  di denunce  continue e protocollate  sul rapporto ad alto rischio tra la cubatura dell’aula e il numero degli alunni presenti ( D.M. 18/12/1975 ), formalizzato dal D.M 81/2009 art.9 e 10 ( scuola dell’infanzia e primaria ).
Sentenza del T.A.R della Campania