Classi pollaio: la normativa e l’ordine di servizio

DiGianfranco

2 Gennaio 2017


Questo mio intervento sulle classi pollaio terrà presente il contesto normativo, che ha confermato sostanzialmente l’incostituzionalità delle classi pollaio e di conseguenza di quelle super-pollaio.
Bene, partiamo da una sentenza del T.A.R del Molise del 2012 che mette in evidenza tutti i limiti del DPR 81/09 ( Governo Berlusconi. Ministro Gelmini ), condizionato pesantemente da motivi di contenimento della spesa pubblica, tanto da innalzare il numero massimo di alunni per classe. Il prospetto che segue è esplicativo

Il merito di questa sentenza è quello di aver ribadito che il diritto all’istruzione e alla sicurezza è superiore a quello del risparmio ( vorrei dire! )
Quasi un copia/incolla è la sentenza del T.A.R. della Sicilia  del 2014  che obbligava un D.S. a sdoppiare la classe formata da 24 alunni ( quattro con disabilità ). Questa si era formata per la ” fusione” di due classi costituite da un numero minore di alunni. La decisione del D.S. contravveniva il seguente passaggio del DPR 81/2009:
“Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alun­ni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secon­do i criteri indicati all’articolo 16”.
Queste due sentenze hanno preceduto quelle del T.A.R. della Toscana e della Campania ( 2016 ) che hanno avuto il grande merito di aver “smontato” la posizione di chi riteneva che le classi potevano essere definite pollaio solo se superavano i limiti imposti dal DPR. 81/2009.
Detto questo nei casi di accoglimento di alunni/studenti di altre classi per assenza il primo giorno del titolare  ( Legge di stabilità 2015 – Governo Renzi ) occorre tener presenti questi rapporti

Pertanto nei casi di accoglimento di altri studenti che non tiene presente i suddetti rapporti, è necessario richiedere un ordine di servizio da parte del D.S. La documentazione è importante, per cautelare l’insegnante da eventuali denunce di inadempienza  verso il  dovere di vigilanza sul minore ( art. 2048 Codice Civile ). Ricordo che i criteri sui quali si basa un giudice sono due: imprevedibilità ed evitabilità dell’evento. E’ importante richiedere L’ordine di servizio, in quanto una sentenza del Consiglio di Stato del 2008 ha stabilito che per favorire un’ordinata evacuazione in caso di incendio il numero massimo consentito è di 25 alunni/studenti. ” La responsabilità delle deroghe è del capo di istituto
Una richiesta ai sindacati: quando l’aberrante e incostituzionale organizzazione delle classi pollaio e super-pollaio attirerà la loro attenzione, in modo da costringere il governo a firmare un provvedimento di abrogazione?
Concludo. Come è possibile chiamare una legge “Buona Scuola” se non riesce a proteggere i nostri figli?