Classi pollaio, le ambiguità del D.P.R. 81/09

DiGianfranco

9 Febbraio 2019
Classi pollaio
Non esiste un sola configurazione di classe pollaio. La proposta di legge-Azzolina costituisce un “game over” per i modelli di classe pollaio

Classi pollaio, finalmente il Miur ha reso pubblica la situazione relativa alla presenza delle classi pollaio. Non esiste un solo modello di classe pollaio. Tante sono le configurazioni.  Tutte dipendono  da alcune “ambiguità costituzionali” presenti nel D.P.R 81/09.

Classi pollaio, finalmente abbiamo la mappa nazionale ma…

Classi pollaio, il Miur ha finalmente divulgato la mappa  delle classi pollaio. I numeri hanno un limite: non possono dirci quando una classe inizia ad entrare “nel tunnel della classe pollaio”. Dietro le cifre e le percentuali ci sono alunni, studenti e quindi relazioni che necessariamente sfuggono alle statistiche. Ogni esistenza è un esser-ci il cui pro-getto (M. Heidegger) è fortemente compromesso, in quanto è impossibile attuare qualunque personalizzazione. Non mi riferisco solo ai casi critici (diversamente abili, Bes, Dsa…), ma anche alle eccellenze, la cui domanda di formazione alta è disattesa.

Le diverse configurazioni di classi pollaio, dipendono…

Ragioniamo comunque sul dato numerico, partendo dal valore di 22-23 alunni/studenti per classe, contenuto nella proposta di legge-Azzolina. Da qui la relazione del Miur  presenta scenari inquietanti costituiti da molte configurazioni di classi pollaio, fino ad arrivare ai modelli assurdi di  > 34. Questa proliferazione dipende , secondo L. Azzolina da alcune ipocrisie presenti nel D.P.R. 81/09. Personalmente sono più duro. Preferisco definirle  incongruenze o ambiguità rispetto alla nostra Costituzione (art. 3 comma 2 e art 34).
Si legge infatti all’art. 4 comma 1 ” e’ consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola” Lo schiaffo maggiore,  ma sottile alla Costituzione è dato dall’articolo 5 comma 2 che si nasconde dietro l’espressione il di norma e altro. E come se non fosse sufficiente:  ” Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.” 

 

La  proposta di legge Azzolina, il “game over” per tutte le classi pollaio

La proposta di legge (Azzolina, la prima firmataria) costituisce un “game over” per tutte le configurazioni delle classi pollaio. Costituisce un punto fermo, “senza se e senza ma”. Non ripete la contraddizione che caratterizza il D.P.R 81/09 dove da una parte sostiene timidamente la formazione di “classi educative” (= numero alunni/studenti contenuto), mentre dall’altra ne rende impossibile la costituzione per via dei paletti e delle condizioni dettate dal finanzcapitalismo. Si legge infatti all’art 2 che è fatto divieto di “costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti“. Ancora la Repubblica italiana costituisce  “le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell’infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità“.
Più chiaro di così!