Classi pollaio. Una buona notizia. Circoscritta, ma importante

DiGianfranco

11 Settembre 2017
Classi pollaio. Una buona notizia
Classi pollaio. Una buona notizia

Classi pollaio. Una buona notizia! Ogni tanto la cronaca registra dei fatti che possono favorire un cambio di rotta, un “cambiaverso” reale nella politica scolastica.

Classi pollaio. Una buona notizia!

Mi riferisco alla decisione di sopprimere una classe pollaio a favore di profili organizzativi più consoni alle finalità formative. La loro solidità si fonda sul dettato costituzionale ( art. 3 comma 2 e art 34 ) che si declina nel diritto allo studio sostanziale e non solo formale, formalizzato la prima volta dalla Legge 517/77. Oggi tutto questo si chiama diritto all’inclusione. Cambia la forma, ma non la sostanza.
E’ l’inizio di una cambio di rotta? Solo i fatti potranno confermare questa ipotesi.

La posizione del Miur

Ufficialmente il Miur ha chiarito la sua posizione, dettando le seguenti regole, che discendono dal D.M.81/09, diretta emanazione delle legge 133/2008:
Le sezioni di scuola dell’infanzia devono esser costituite da un minimo di 18 alunni ad un massimo di 26 ( art. 9);
le classi di scuola primaria ( art. 10) devono essere composte da un minimo di 15 – il valore scende a 10 in classi di scuole montane –  ad un massimo di 26;
le sezioni di scuola secondaria di primo grado (art. 11) oscillano tra un minimo di 18 ad un massimo di 27;
Le classi della scuola secondaria di secondo grado (art. 16-17) sono costituite da un minimo di 27 ad un massimo di 30.

“Ciliegina sulla torta”

Le suddette regole possono essere “aggiornate”. Il Miur, infatti, consente ai  Dirigenti Scolastici di aumentare fino ad un massimo del 10% la consistenza delle classi. 

Le recenti sentenze dicono un’altra cosa. E non solo!

In un mio articolo ho presentato una serie di sentenze che non confermano queste regole. La stessa L.I.P. si pone in contrasto con le suddette disposizioni nella “Ogni istituto scolastico definisce il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli alunni e delle alunne non sia superiore a 22, salvo quanto disposto dai successivi articoli 12 e 13“. Questi danno disposizioni molto chiare, confermando la validità della L.517/77. Si legge rispettivamente ” Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni/e per classe non deve essere superiore a 20“, ” Per assicurare la massima efficacia al processo di inclusione scolastica, le classi che accolgono un alunno/a con disabilità sono costituite con due alunni/e in meno rispetto a quanto disposto dal precedente articolo 9 comma 1“.