Contratto scuola, facciamo chiarezza sui permessi!

DiGianfranco

10 Febbraio 2018
Contratto scuola
Tutti i permessi retribuiti confermati? Qualche dubbio su quello relativo alla formazione.

Contratto scuola, sono passate ventiquattro ore dalla firma. Siti, portali, blog e singoli docenti esprimono le loro prime valutazioni. In alcuni casi, si fa riferimento a qualche comunicato sindacale che ovviamente si caratterizza per sintesi. In questo modo si rischia di non cogliere le incongruenze e qualche problema di interpretazione. Come nel caso dei permessi retribuiti.

Tutti i permessi confermati?

Si legge ” Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a
trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti
comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili
con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n.
165/2001. ( art 1 comma 10).
Questo passaggio era necessario, considerato il tempo passato dall’ultimo contratto normativo (2007). E’ stato necessario aggiornare alcuni elementi con le nuove disposizioni interconesse nel periodo 2007-2018. Mi riferisco al Decreto Brunetta, alla Legge 107/15…
Quindi tutti i permessi retribuiti sono stati confermati?

Una strana incongruenza 

Si legge all’art. 46 del nuovo contratto:
“A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove: giorni otto all’anno;
b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo
grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre
per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione
del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in
cui è stato contratto il matrimonio…
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 30, comma 1, primo e secondo alinea e comma
2 del CCNL del comparto Università del 16/10/2008.”
In questo passaggio dove sono sostanzialmente confermati i permessi retribuiti previsti dall’art.15 del contratto 2007 – errato il riferimento art. 30 comma 1-   non si fa cenno alla fruizione  di quello per formazione fino a cinque giorni.

Possibili “frizioni” con i Dirigenti Scolastici

Non si comprende l’omissione di questo permesso retribuito! Perché non inserirlo in questo elenco confermativo?
Qualcuno mi ha risposto con l’art. 1 comma 10, che spiega tra l’altro anche l’assenza del capitolo dedicato alle ferie. La perplessità, però, rimane limitata alla fruizione del permesso per formazione. Chi lavora nella scuola  sa benissmo che ci sono Dirigenti Scoalstici poco informati o formati sui criteri giuridici. C’è una sottocategoria di Capi d’Istituto poco inclini ad interpretare le norme, attenti solo a quello che leggono. Quindi è probabile che ci saranno dei contenziosi con i Dirigenti Scolastici che potranno sempre dire” Il nuovo contratto non ha confermato il permesso retribuito per formazione, quindi…”