“Culpa in vigilando”. Le costanti in ogni sentenza

DiGianfranco

12 Agosto 2017

Costanti

 Premessa

Le sentenze riguardanti la “Culpa in vigilando” (art. 2048 Codice Civile) presentano delle costanti. Queste determinano il terreno giuridico costituito da diritti e doveri delle parti chiamate in causa. Raramente una sentenza può stravolgere questa regola.

Il caso

Uno degli ultimi casi, risalente al dicembre 2016 non sfugge a questo criterio.
Il fatto. Un’alunna di scuola dell’infanzia comunale di Pistoia, mentre giocaca con una palla munità di manubrio, veniva urtata da alcuni compagni. Cadendo si fratturava un braccio. I genitori hanno fatto causa al Comune.

 

Le costanti

La sentenza si muove rispettando i seguenti elementi, ormai consolidati nella giurisprudenza.
1) La presunzione di inadenpienza verso gli obblighi di vigilanza. In caso di incidente a un minore, l’insegnante parte da una posizione molto svantaggiata. Egli è presumibilmente colpevole perché se un minore si fa male, significa che in prima battuta, egli non ha attivato quelle precauzioni per evitare il danno.
2) L’onere della discolpa.  Ne consegue che egli deve produrre quegli elementi che lo sollevino dall’accusa di mancata sorveglianza.
3) Sorveglianza attiva . Non è sufficiente dichiarare di essere stato presente al fatto (in caso contrario il reato assumerebbe le caratterisiche di colpa grave, configurando la resposabilità penale).
4) Evento repentino, inevitabile e imprevedibile.  Solo questi elementi liberano il docente dalla reponsabilità. Come si evince tutti hanno un denominatore comune: l’assoluta assenza di condizioni esterne o di comportamenti precedenti il fatto. Nel primo caso intendo la rimozione di elementi da parte dell’insegnante di ostacoli, pericoli nell’ambiente; nel secondo caso, invece, rientrano i comportamenti pericolosi reiterati nel tempo dal bambino o da terzi e che fino al verificarsi dell’incidente non avevano avuto conseguenze concrete sulla integrità fisica propria o altrui.  

Una breve considerazione

E’ consigliabile tener presente questi elementi, lasciando “fuori dalla porta” ogni considerazione pedagogica (ad esempio autonomia del bambino) o  altra riflessione improntata alla semplice lamentela. Al giudice tutto questo non interessa!