“Culpa in vigilando”: solo una conferma!

DiGianfranco

29 Febbraio 2016

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E’ di questi giorni la sentenza della Cassazione che ha ribadito in primis la responsabilità della scuola in caso di infortunio di un alunno. Nella fattispecie ricade sull’insegnante l’onere della prova di aver ottemperato a una sorveglianza attiva tale da ridurre nei limiti del possibile la prevedibilità e azzerato l’inevitabilità dell’evento che ha prodotto danni fisici al minore.
Al genitore spetta solo provare che al momento del fatto il proprio figlio era stato affidato all’ istitutzione scolastica.
Bene, qualche collega è rimasto sorpreso di questa pronuncia. In realtà, come ho scritto sopra, è una conferma ( lo stesso verbo è stato usato dall’autore dell’articolo  ).
Il principio della responsabilità oggettiva dell’insegnante risale a un pronunciamento della Corte del 1978 ( n° 6331 ).
Metto a disposizione un’ampia lettura con riferimento a molte sentenze che hanno definito nel tempo la nostra responsabilità
Riporto, infine, una sentenza che ha visto gli insegnanti accompagnatori in un camposcuola sul banco degli imputati per un tragico evento capitato ad una studentessa quasi maggiore ( quindi ancora minorenne )
la Culpa in…” al microscopio

Caso della ragazza precipita dal solaio