“Culpa in vigilando”: una dubbia soluzione!

DiGianfranco

7 Dicembre 2016

giudice
Ogni giorno l’insegnante è combattuto tra la pedagogia e la giurisprudenza. Il conflitto si sostanzia in tutte quelle situazioni dove la finalità di rendere autonomo l’alunno si contrappone con il principio giuridico riguardante il profilo del minore: “incapace di intendere e volere”.
Il contrasto, spesso risolto a favore del principio della graduale autonomia del ragazzo, non comporta sempre conseguenze extra-pedagogiche. In altri termini, le iniziative finalizzate a far maturare l’alunno   non diventano rilevanti civilmente, perché  non generano incidenti o qualcosa del genere.
Detto questo la mia riflessione intende, però,  focalizzarsi su una sorta di “richiesta responsabile” finalizzata ad esonerare i docenti da eventuali chiamate in causa in presenza di incidenti di minori nel percorso scuola/casa. Questa si contrappone a quella in uso in molti istituti che si riduce a richiedere ai genitori un esonero di responsabilità per ipotetici incidenti che potrebbero coinvolgere il figlio minore. Per inciso, è  consolidata nella giurisprudenza l’interpretazione di questa dichiarazione che invece di “liberare” il docente, lo certifica a conoscenza dei suoi obblighi. E quindi…
Ma torniamo  alla “richiesta responsabile“. Questa è stata ipotizzata dal Pubblico Tutore dei Minori della regione Friuli Venezia Giulia ( 2004 )il quale propone una richiesta genitoriale, non una liberatoria, caratterizzata dall’esplicitazione del diritto all’autonomia del proprio figlio. La compilazione di questo modulo non prefigura l’abbandono del minore, perché preceduta da una valutazione genitoriale  sul grado di maturazione del figlio, la collocazione della scuola ed il percorso che lui deve compiere. La verifica, però coinvolge anche la sua capacità di percorrerlo, assicurando  quindi la scuola di aver provveduto al suo necessario addestramento e alla sua educazione comportamentale. Da qui la richiesta a tornare a casa da solo.
Che dire? Lodevole il tentativo di proporre una “via d’uscita”dall’impasse che subordina la pedagogia al diritto civile. Detto questo, però, la soluzione mi pare molto debole. Ci sono troppi elementi prevedibili ( attraversamento non programmato della strada… )  che potrebbero configurarsi come pericoli per il minore e quindi creare le condizioni per la chiamata in giudizio del docente e dell’Istituto. A questo aggiungo che due sentenze  della Cassazione ( 1996 )   hanno formalizzato il principio “senza soluzione di continuità” nella vigilanza e tutela del minore. Si legge infatti ” L’arco temporale di tale obbligo (obbligo di vigilanza) perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale” Principio ribadito tre anni dopo: “L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate”
Sono molto interessato a conoscere il parere di avvocati o di giudici.