Garante della Privacy e consenso trattamento dati personali dei minori

DiGianfranco

20 Giugno 2018
Garante della Privacy
Guida al Nuovo regolamento europeo Privacy. Un documento da leggere con attenzione, soprattutto per chi tratta i dati personali ( foto, video) di minori.

Il documento del Garante Privacy

Guida all’applicazione del regolamento europeo , firmato il Garante della Privacy.
Documento da leggere, anche se subirà inevitabili aggiornamenti.
Importante il capitolo, riguardante il consenso.
Qualunque trattamento dei dati personali ( la foto o il video  il minore) rimanda ad una richiesta che deve essere  comprensibile, semplice, chiara .
Segue l’eventuale consenso. Nel caso   “dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale); prima di tale
età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
Deve essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e
non è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate
su un modulo).
Deve essere manifestato attraverso “dichiarazione o azione positiva
inequivocabile” (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42
del regolamento). “

La liberatoria per la pubblicazione le foto dei minori nel Web

Nel caso specifico della pubblicazione delle foto o video di minori (dato personale) nel Web, il “quadro” rimane sostanzialmente invariato.
Implicitamente resta la “prudenza e la cautela” espresse dal Garante della Privacy nel documento “La scuola a prova di privacy” (ottobre 2016), tenendo conto della dilatazione del Web oscuro ( Dark Web/Dark Net…) e della maggiore facilita a condividere il materiale.
Sono confermate le caratteristiche della liberatoria firmata dai genitori ( comprensibile, semplice, chiara). Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti  i fini ( criterio della legittimità e proporzionalità), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione…), il grado di privacy applicato o personalizzato e la scadenza temporale per il loro trattamento.
A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente  da secondi piani  dove il singolo “si perde”  nel piccolo o grande gruppo. A mio parere il suddetto materiale risulta coerente con il  criterio della proporzionalità con il fine cioè   documentare un’attività o un progetto.
A breve pubblicherò un esempio di liberatoria.