Incidente bambino fuori scuola, il testo della sentenza

DiGianfranco

1 Ottobre 2017
Incidente bambino fuori scuola
La lettura della sentenza conferma quanto scritto nei giorni precedenti


Incidente bambino fuori scuola. Per formazione sono abituato a sostenere le mie tesi, partendo dai fatti. Ecco quindi il testo della sentenza. La sua lettura ha solo dei vantaggi.

Incidente bambino fuori scuola. La sentenza

Metto a disposizione il testo della sentenza  che propone il caso di un bambino investito da un bus di linea fuori dalla scuola. Ne ho parlato in due articoli ( Una sentenza “normale” , “Una conferma esplicita“). Altri commenti sono apparsi su diverse testate giornalistiche come “Italia Oggi

Le conferme

Le notizie trapelate nei giorni scorsi sono tutte confermate. Le riassumo.
Il Miur è stato condannato e di conseguenza l’insegnante
Si legge nella sentenza: “Ha condannato il ministero perché ai sensi dell’articolo 3 del regolamento d’istituto la vigilanza non doveva essere interrotta della scuola fino all’affidamento del minore al personale di trasporto, o in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili” ( pag 4).

Il Regolamento è quello che conta
La Corte è molto chiara! Esiste una norma generale, dove l’istituzione scolastica non ha responsabilità fuori dal perimetro della scuola.  Se questa disposizione ora  è “adeguata ambientalmente” attraverso il Regolamento d’istituto, allora la scuola e l’insegnante preposto alla vigilanza sono responsabili di quello che avviene extra perimetro.

La vigilanza sui minori non prevede discontinuità
Si legge nella sentenza: “ l’attività di vigilanza della quale l’amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti  e dunque sottoposti ad altra vigilanza…”
Implicitamente si conferma l’art. 2048 comma 2 e 3  che non prevede interruzioni nella sorveglianza, lasciando al precettore l’onere della prova  (“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti  nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto “).

Vigilanza totale

Tale responsabilità non ricade solo su eventi dove il minore è causa, ma anche quando ne diventa “vittima” , Si legge nella sentenza della Cass.n.260/72 ” la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani .”Da qui l’esigenza, dove occorre, di aggiornare il proprio Regolamento d’istituto, prevedendo figure responsabili.

La lettura, ha un vantaggio

Invito i colleghi a leggere la sentenza per familiarizzare con il linguaggio asciutto e circostanziato dei giudici. I loro costanti riferimenti sono il codice, la normativa e le sentenze pregresse. La pedagogia è lasciata fuori dalla porta!