Le classi pollaio e il D.M.81/09

DiGianfranco

5 Aprile 2018

 

Le classi pollaio e il D.M.81/09
Le classi pollaio, le origini risiedono nel D.M. 81/2009.

Le classi pollaio e  il D.M.81/09. Prima un timido sostegno alla formazione delle classi inclusive. Poi però il “palcoscenico” è lasciato totalmente alle classi pollaio.

Classi pollaio, tutto è iniziato con il D.M.81/09

Le classi pollaio e il D.M. 81/09, quasi dieci anni fa. Governava S. Berlusconi. M. Stella Gelmini era  titolare all’Istruzione. Viene emanato il D.M.91/09 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane…”.
Il disposto, conferma il criterio dell’inclusivita,  Almeno per le prime classi. Poi però il suddetto principio costituzionale del diritto allo studio sostanziale (art. 3 e 34 ) è indebolito da alcune condizioni. Ma andiamo con ordine:  Si legge:”Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.” ( art. 5 comma 3) Poi però si legge:”  L’istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.” ( art. 5 comma 3 )

Il colpo finale al diritto allo studio sostanziale

Il sostegno all’istituzione delle classi pollaio  è esplicito cinque articoli più avanti. Si legge infatti: ” Salvo il disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni.( art. 10 comma 1)

Conclusione

L’ho scritto recentemente. Le classi pollaio esprimono una grave disattenzione della Repubblica verso la formazione di tutti. La Costituzione è dimenticata. Nella migliore delle ipotesi, applicata parzialmente. Non a caso il D.M.81/09 cita all’inizio solo gli articoli 33, 87 e 117, dimenticando quelli fondamentali che danno sostanza al diritto al successo formativo (art. 3 e 34).
Tutto questo porta ad un’amara constatazione: all’Amministrazione interessa maggiormente il diritto allo studio formale ( accesso fisico alle aule), piuttosto che quello sostanziale ( la formazione profonda della persona).