Finalmente sono state pubblicate le linee di orientamento per la lotta contro il cyberbullismo. Sostanzialmente è un’estensione di quanto già previsto dalla legge 71/17. E’ ribadito il ruolo strategico del referente ( art. 4 legge 71/17). Meglio defininiti i suoi compiti.
Le linee di orientamento
Venerdì scorso sono state pubblicate Linee Guida Bullismo – 2017 per la lotta contro il cyberbullismo. Sul sito del Miur non sono ancora disponibili. E’ possibile che siano state “postate” in qualche sottopagina. Ho faticato a trovarle. Alla fine, però i miei sforzi sono stati premiati, riuscendo ad individuare un sito che li ospitava.
Detto questo, sostanzialmente rappresentano un’estensione dei contenuti presenti nella Legge 71/17 ( tavolo tecnico, coinvolgimento di altri soggetti, carattere inclusivo e non punitivo…) . Non poteva essere altrimenti!
Il Referente d’istituto per la lotta al cyberbullismo
Qui mi soffermo sulla figura del Referente cyberbullismo ( art. 4 legge 71/17) E’ confermato, innanzi tutto, il suo ruolo strategico. Si legge nel documento: “Centrale risulta la figura del docente referente che la scuola individua preferibilmente tra i docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l’interesse ad avviare un percorso di formazione specifico.
Il referente diventa, così, l’interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. ( pag. 4 ).
Il ruolo strategico del referente
Prosegue il documento nella definizione dei compiti di questa figura: ” il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
Nell’ambito dell’istituzione scolastica il docente referente potrà, quindi, svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav)…
Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare,
qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l’insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.”
E’ ribadito il ruolo del Regolamento ‘Istituto. Non poteva essere altrimenti, “tenendo presente comportamenti, connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati con opportuno rigore e severità nell’ambito dei regolamenti delle singole Istituzioni Scolastiche.” ( DPR 24 giugno 1998, n. 249 – “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).
Un’importante chiosa non seguita…
Nelle scorse settimane qualcuno aveva ipotizzato delle implicazioni civili e anche penali in presenza di casi di bullismo e cyberbullismo. Queste restano in caso di “Culpa in vigilando” ( il docente è responsabile del minore affidato per tutto il tempo nel quale è affidato).
Meglio definite, invece, quelle del referente Cyberbullismo, al quale può essere configurata in modo “condiviso con Il Dirigente Scolastico una “culpa in organizzando” Si legge nelle linee di orientamento: “Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’istituto.”
Purtroppo non si fa alcun cenno ad un compenso o a un semiesonero attribuibili al Referente. Si ripete lo stesso spartito adottato per gli Animatori Digitali. Il solito spartito! Maggiori incombenze, zero compensi!