Le linee-guida contro il cyberbullismo

DiGianfranco

29 Ottobre 2017
Le linee di orientamento
Finalmente sono state pubblicate le linee di orientamento per la lotta al cyberbullismo


Finalmente sono state pubblicate le linee di orientamento per la lotta contro il cyberbullismo. Sostanzialmente è un’estensione di quanto già previsto dalla legge 71/17.  E’ ribadito il ruolo strategico del referente ( art. 4 legge 71/17). Meglio defininiti i suoi compiti.

Le linee di orientamento

Venerdì scorso sono state pubblicate Linee Guida Bullismo – 2017  per la lotta contro il cyberbullismo. Sul sito del Miur non sono ancora disponibili.  E’ possibile che siano state “postate” in qualche sottopagina. Ho faticato a trovarle. Alla fine, però i miei sforzi sono stati premiati, riuscendo ad individuare un sito che li ospitava.
Detto questo, sostanzialmente rappresentano  un’estensione dei contenuti presenti nella Legge 71/17 ( tavolo tecnico, coinvolgimento di altri soggetti, carattere inclusivo e non punitivo…) . Non poteva essere altrimenti! 

Il Referente d’istituto per la lotta al cyberbullismo

Qui mi soffermo sulla figura del Referente cyberbullismo ( art. 4 legge 71/17) E’ confermato, innanzi tutto,  il suo ruolo strategico. Si legge nel documento: “Centrale risulta la figura del docente referente che la scuola individua preferibilmente tra i docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l’interesse ad avviare un percorso di formazione specifico.
Il referente diventa, così, l’interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. ( pag. 4 ).

 

Il ruolo strategico del referente

Prosegue il documento nella definizione dei compiti di questa figura: ” il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
Nell’ambito dell’istituzione scolastica il docente referente potrà, quindi, svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav)…
Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare,
qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l’insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.”
E’ ribadito il ruolo del Regolamento ‘Istituto. Non poteva essere altrimenti, “tenendo presente comportamenti, connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati con opportuno rigore e severità nell’ambito dei regolamenti delle singole Istituzioni Scolastiche.” ( DPR 24 giugno 1998, n. 249 – “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

Un’importante chiosa non seguita…

Nelle scorse settimane qualcuno aveva ipotizzato delle implicazioni civili e anche penali in presenza di casi di bullismo e cyberbullismo. Queste restano in caso di “Culpa in vigilando” ( il docente è responsabile del minore affidato per tutto il tempo nel quale è affidato).
Meglio definite, invece, quelle del referente Cyberbullismo, al quale può essere configurata in modo “condiviso con Il Dirigente Scolastico una “culpa in organizzando”  Si legge nelle  linee di orientamento:  “Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’istituto.”
Purtroppo non si fa alcun cenno ad un compenso o a un semiesonero attribuibili al Referente. Si ripete lo stesso spartito adottato per gli Animatori Digitali. Il solito spartito! Maggiori incombenze, zero compensi!