Liberatoria possibile, una “Culpa in vigilando” meno stringente

DiGianfranco

17 Dicembre 2017
Liberatoria possibile
Finalmente è possibile la liberatoria. Senza rischi per i docenti e le scuole.

Liberatoria possibile, dal Il 1° dicembre il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 è stato convertito definitivamente in Legge dello Stato. Il riferimento è 172/17!
Ne parlo perché contiene l’articolo che riduce l’asfittica presenza della “Culpa in vigilando”. Un modello.

Disposto normativo tanto atteso dalle scuole

 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).
1. I genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’eta’ di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita’ scolastiche).

Implicazioni  e limiti

Quindi la liberatoria sarà possibile, auspicabile. Finora gli Istituti scolastici, quelli che avevavo utilizzato questo strumento, non erano esenti da rischi. “Scrivevo qualche mese fa : ” Di fronte a un giudice questa dichiarazione può ritorcersi contro il docente, in quanto implicitamente è un’ammissione dell’esistenza di un obbligo di vigilanza del docente nei confronti del minore. Quindi pratica inutile e pericolosa.”
Ora non è più cosi! Finalmente si dà maggiore ascolto alle ragioni pedagogiche, finalizzate a rendere autonomo il minore. Questo non significa ridurre il peso della sorveglianza e della protezione.  Queste  hanno sempre una valenza maggiore rispetto alle ragioni pedagogiche.
Ogni provvedimento, però, ha dei limiti. Anche questo non sfugge a questa costante. La natura particolare, dell’articolo, infatti, esclude una serie di eventi, inerenti l’uscita, ma non rientranti nella casistica del “termine delle lezioni”. Il problema è affrontato diffusamente dall’avv. Marco Barone in un articolo pubblicato su “OrizzonteScuola”.
Comunque il provvedimento è un passo avanti!

L’urgenza di un modello

Adesso tutto passa alle scuole. Queste devono elaborare un modello di liberatoria fondato giuridicamente. Il documento deve essere ben strutturato, evidenziando le fonti legislative e soprattutto esplicitando il criterio che l’assenza di vigilanza diretta, non si traduce in un aumento di rischi per il minore.
Il compito è facilitato dal modello proposto dall’avvocato Marco Barone nel citato articolo e che riporto di seguito:

Un modello

Io sottoscritto …… nato a ……, il …… e residente in …… e io sottoscritta …… nata a …… il …… e residente in …… rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o …… nato a ……, il …… e residente in ……, frequentante attualmente la classe …… sezione …… della scuola ……

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l’articolo 591 del C.P.
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;

a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;

b) descrivono il tragitto casa-scuola ……………………………………………………………………………………..

e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;

e) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;

f) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori;

g) Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata,e al ritorno dalle attivita’ scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa .

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

Fonte OrizzonteScuola