La magistratura ordinaria e quella che fa capo alla Corte Costituzionale sta inviando messaggi di “cambioverso” alla politica.  Recentemente due sentenze del T.A.R. della Toscana e della Campania, hanno di fatto formalizzato l’incostituzionalità delle classi pollaio, ribadendo la superiorità dei diritti alla sicurezza e allo studio degli alunni.
A conferma di questo indirizzo arriva anche  la Sentenza della Massima Corte ( 275/16)  che ribadisce la primazia dei diritti sociali rispetto al “verbo economico”. Nello specifico le ragioni di bilancio non possono prevalere sui diritti del disabile al trasporto per usufruire di un altro diritto, quello allo studio! Riporto un ampio stralcio della suddetta sentenza:
Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.
La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto.
Nella specie il legislatore regionale si è assunto l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio.
Si deve ritenere che l’indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia già condizionato, l’effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale, violando in tal modo il precetto contenuto nell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.”
Ora spetta alla politica, liberarsi del vincolo economico, dando piena attuazione alla Sentenza, la quale ha il grande merito di ribadire che la sovranità nazionale fondata sulla Carta non può essere ceduta in nome di un financapitalismo selvaggio e irrispettoso dei diritti sociali, calpestati anche con l’aberrante e incostituzionale organizzazione delle classi-pollaio!
Testo integrale Sentenza Corte Costituzionale