Ottimo articolo! Mancano, però…

DiGianfranco

6 Gennaio 2017


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Ieri è stato pubblicato un articolo che riassume la situazione riguardanti le supplenze brevi.
Mancano però riferimenti sulla pratica diffusa di sdoppiare le classi, prive del docente, perché assente per un giorno. In determinati casi, questa procedura, giustificata dalla disposizione contenuta nella Legge si Stabilità 2015, fa lievitare le classi oltre i limiti consentiti dal D.P.R. 81/2009. A questo si aggiunge anche lo sforamento del rapporto cubatura classe/ numero alunni ( D.M. 18 dicembre 1975 ). Da qui la costituzione delle classi superpollaio.
I quesiti irrisolti sono i seguenti:
1) in caso di incidente l’Amministrazione, dopo essere stata condannata dal giudice al risarcimento ( responsabilità diretta. Cass. civ. Sez. III 6331/98; Corte Conti Sez. Giur. Lazio n. 40 del 15/05/1998; Corte Conti Sez. Giur. Piemonte n. 1590 dell’11/X/1999), attiverà la procedura di rivalsa sul docente?
2) In questo caso l’incidente rientra nei casi di colpa? Questa caratterizza un comportamento che non persegue intenzionalmente il realizzarsi dell’evento, che tuttavia per diverse cause ( l’improvvisazione organizzativa  delle classi superpollaio…) si concretizza.
3) L’assenza di un ordine di servizio, spesso per diversi motivi non prodotto dai D.S., costituisce un aggravante per il docente?
Apprezzerei l’apertura di una riflessione sulle suddette questioni. Non dopo, il non augurabile verificarsi di un incidente, ma prima in modo da attivare una serie di comportamenti e cautele. Non è pensabile e augurabile lasciare  l’insegnante solo con il cerino in mano.