Scuola, bambina esce da sola. Le responsabilità

DiGianfranco

8 Gennaio 2019
Scuola, un caso le responsabilità
Scuola, quali le responsabilità in un caso di uscita “non autorizzata” di una bambina?

Scuola, una bambina esce da sola. Senza essere notata dal personale preposto. Le responsabilità non sono attribuibili all’insegnante. La normativa è molto chiara e non lascia dubbi.

Scuola, l’uscita “autonoma” di una bambina

Scuola, una bambina esce da scuola e decide di tornare a casa.
Ecco la vicenda riportata dal sito il24.it : “Una scuola primaria di Robarello di Buccinasco ha avuto attimi di terrore puro: una bambina ha chiesto alla maestra di andare al bagno ed invece a uscita dall’edificio ed ha raggiunto la propria casa
La dirigente scolastica Antonella Lacapra si discolpa così: “Non immaginavo che fosse uscita dall’edificio”. Tragedia comunque sfiorata poiché la piccola abitava vicino alla scuola e è tornata a casa senza attraversare la strada… Non appena tornata a casa, i genitori hanno subito richiesto un incontro con la dirigente scolastica: “Capisco l’apprensione e la preoccupazione, si è trattato sicuramente di un errore nella gestione della sorveglianza. Robarello è una scuola piccola e abbiamo a disposizione solo una bidella che in quel momento stava pulendo i bagni dopo l’intervallo. Gli insegnanti erano a fare lezione, quindi la fuga dell’alunna si è verificata senza che nessuno se ne accorgesse. Ripeto, un fatto di cui mi rendo conto della gravità”

La responsabilità non è imputabile all’insegnante

Qualche riflessione. Partiamo innanzitutto dal titolo dell’articolo: “Paura a Milano: bimba chiede di andare in bagno ma esce da scuola e va a casa. Ecco cosa rischia la maestra” L’ultima parte (le eventuali responsabilità della docente) è ripresa all’interno dell’articolo, ma stranamente rimane senza uno sviluppo. Non c’è traccia di una risposta. Sembra quasi che questa parte nel titolo e nell’area del contenuto serva unicamente ad attirare l’attenzione e a mantenere viva la curiosità del lettore. Niente più! Nulla di nuovo! La comunicazione moderna esalta l’aspetto emotivo come fattore di attrazione verso un evento.
Detto questo, la responsabilità non può essere imputata all’insegnante. L’uscita dall’aula per andare al bagno determina un passaggio di responsabilità dall’insegnante ai collaboratori scolastici. Non potrebbe essere altrimenti. Controllando l’alunno, viene meno la sorveglianza sulla classe. Quindi il docente  cadrebbe dalla padella alla brace!
Il contratto degli ATA, tra i quali rientrano anche i collaboratori scolastici, prevede la “custodia e la sorveglianza dei locali scolastici“. Tra questi ci sono  indubbiamente i bagni. Considerato il passaggio degli ATA e quindi dei collaboratori scolastici dagli Enti locali all’amministrazione dello Stato (Legge 149/99 art. 8), spetta al DSGA l’organizzazione delle loro attività, tra le quali rientra anche  il servizio di sorveglianza del piano e dei bagni.
Una particolare attenzione è dedicata alla funzione di accoglienza e controllo dell’entrata/uscita.
In linea generale, quindi la responsabilità dell’organizzazione ricade sul DSGA. Ovviamente  il Dirigente Scolastico può essere chiamato a difendersi in un procedimento per “culpa in organizzando”, qualora egli sia a conoscenza e quindi abbia firmato il piano di lavoro che presenta delle criticità, riguardanti la custodia e la vigilanza , che deve essere senza soluzione di continuità.
Nel caso specifico lascia perplessi la parte della dichiarazione della Dirigente Scolastica che sostanzialmente presenta una situazione critica: “Robarello è una scuola piccola e abbiamo a disposizione solo una bidella che in quel momento stava pulendo i bagni dopo l’intervallo”. In caso di denuncia dei genitori sarà il giudice a stabilire le responsabilità. Sicuramente l’unico a non entrare nel procedimento sarà l’insegnante.