Lo sdoppiamento delle classi, purtroppo è legittimo! Ma…

DiGianfranco

22 Settembre 2017
 sdoppiamento delle classi
Lo sdoppiamento delle classi. Facciamo chiarezza.


Periodicamente torna a far discutere lo sdoppiamento delle classi, in assenza del titolare. Introdotta dalla legge di Stabilità 2015 e quindi dal governo Renzi, la disposizione non può essere ignorata da un pubblico ufficiale (=il Dirigente Scolastico). Comunque il docente deve cautelarsi.

Lo sdoppiamento delle classi torna a far parlare

Nel sistema scuola sono state introdotte due tipi di organizzazioni della classe: una permanente, l’altra temporanea. La prima si identifica con le classi pollaio, introdotte dal duo Gelmini-Tremonti ( L133/2008), la seconda invece fa riferimento allo sdoppiamento delle classi, prevista dalla legge di Stabilità del 2015 ( legge 190/14 comma 332 e 333 ) e dalla circolare del 10.08.2015. Quest’ultima soluzione ha completato il processo di espulsione della pedagogia dall’aula, iniziato con le classi-pollaio. restituendola come un contenitore regolato dai criterio del risparmio e dell’ottimizzazione delle risorse.
Lodevole l’iniziativa riportata da Tecnicadellascuola.it di un centinaio di docenti bolognesi. Spiega G. Gabrielli:   “abbiamo capito che non dovevamo più stare zitti per evitare che questa norma divenga scontata nella scuola. Di fatto oggi ogni volta che si verifica un’assenza l’offerta formativa viene danneggiata perché viene chiesto al docente di potenziamento di abbandonare il proprio progetto per coprire la supplenza oppure si chiede a chi è in compresenza in una classe di rinunciare a quell’attività di recupero o peggio ancora si dividono i bambini in altre classi“.

 

La gerarchia delle fonti

Fuori luogo, invece fare riferimento ad un quadro normativo ormai superato. Mi riferisco alla nota ministeriale 08.11.10
La legislazione nazionale italiana è ordinata secondo una precisa gerarchia ( gerarchia delle fonti). Ne discende il principio che una norma inferiore ( come nel caso “atipico” della nota ministeriale ) non può prevalere su quella superiore (Legge di stabilità 2015 o Legge 133/2008. Da quest’ultima discende il D.P.R.81/2009 ).
Pertanto il Dirigente Scolastico che è un pubblico ufficiale è tenuto a rispettare l’ordinamento giuridico. Nel caso concreto  è obbligato, in assenza di alternative a costo zero,  a suddividere la classe, quando questa è priva del titolare.

L’ordine di servizio

Cosa può fare l’insegnante di fronte a questa situazione senza via d’uscita? 
Nei casi di accoglimento di altri studenti che non tiene presente dei  rapporti previsti dal D.P.R.81/2009, è necessario richiedere un ordine di servizio da parte del D.S. La documentazione è importante, per cautelare l’insegnante da eventuali denunce di inadempienza  verso il  dovere di vigilanza sul minore ( art. 2048 Codice Civile ). Ricordo che i criteri sui quali si basa un giudice sono due: imprevedibilità ed evitabilità dell’evento. E’ importante richiedere L’ordine di servizio, in quanto una sentenza del Consiglio di Stato del 2008 ha stabilito che per favorire un’ordinata evacuazione in caso di incendio il numero massimo consentito è di 25 alunni/studenti. ” La responsabilità delle deroghe è del capo di istituto
Una richiesta ai sindacati: quando l’aberrante e incostituzionale organizzazione delle classi pollaio e super-pollaio attirerà la loro attenzione, in modo da costringere il governo a firmare un provvedimento di abrogazione?
Concludo. Come è possibile chiamare una legge “Buona Scuola” se non riesce a proteggere i nostri figli?