Sentenza, la bocciatura incostituzionale di un Bes

DiGianfranco

23 Dicembre 2018
Sentenza Bes
Sentenza su un caso Bes. E’ ribadito l’art 3  della nostra Costituzione

Un’importante sentenza su un caso di una studentessa con Bes, conferma i limiti costituzionali di una bocciatura. Il riferimento è sempre l’art.3 comma 2 della nostra Costituzione. L’impegno deve sostanziarsi in procedure e azioni certificate e dettagliate.

Il fatto e la sentenza

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6848 del 3 dicembre 2018, conferma un orientamento consolidato nella giurisprudenza che si sostanzia nel criterio dell’eccezionalità della bocciatura. Atto amministrativo che deve essere sempre supportato da adeguata documentazione.
In estrema sintesi la vicenda. Lo scorso giugno (15.06.18) una studentessa con Bes non è  ammessa alla classe successiva. Contro il provvedimento amministrativo, l’alunna è ricorsa  dinanzi al TAR competente. Il giudice amministrativo ha  respinto il ricorso  constatando che il “verbale del consiglio di classe in data 15.6.2018, nel quale era dichiarato che le valutazioni nei confronti dell’alunna sarebbero state coerenti con il PDP annuale…” Il Consiglio di stato coinvolto nella vicenda ha  analizzato più efficacemente  la documentazione. Alla fine ha accolto il ricorso.

Il punto di riferimento è l’art.3  della Costituzione

Cosa non ha funzionato? In altri termini, quale criticità hanno evidenziato i giudici? Sicuramente queste non si riferiscono alla documentazione ” a monte”, bensì quella “a valle”. Entrambi discendono dall’art. 3 della nostra Costituzione.  “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”

Occorre dimostrare un impegno sostanziale

Cosa significa tutto questo? E’ indispensabile che la non ammissione alla classe successiva sia fondata sull’attivazione di procedure e azioni formalizzate nel PDP. In altri termini, è necessario per i giudici che il PDP non sia inteso solo come  un ulteriore adempimento formale. Deve portare ad un impegno sostanziale costituito da “compiti personalizzati, strategie didattiche speciali,  misure compensative e dispensative in relazione alla particolare situazione dell’alunna“. Secondo il Consiglio di stato il verbale stilato il 15 giugno  “non consente di apprezzare se, come richiesto dalla normativa e dalle circolari in vigore, vi sia stata un’effettiva attuazione del piano didattico per garantire l’effettività del diritto allo studio anche all’alunno che, per difficoltà psico-attitudinali, non riesca a tenere il passo degli altri compagni.” Dubbio fondato dall’applicazione degli stessi criteri di valutazione degli altri studenti che non consente di affermare la somministrazione di compiti personalizzati. Scriveva D. Milani nella sua Lettera a una professoressa (1967) “Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”.