Sentenza “culpa in vigilando”, quello che conta per i giudici

DiGianfranco

4 Dicembre 2018

 

Sentenza "culpa in vigilando"
Sentenza Cassazione. Ai giudici interessano solo l’imprevedibilità e l’evitabilità dell’evento.

Una sentenza riguardante la presunta “culpa in vigilando”chiarisce cosa è importante per i giudici. Non la dinamica dell’incidente, ma i soliti elementi ribaditi più volte in passato.

Sentenza “culpa in vigilando”, una vicenda molto simile a quelle scolastiche

La sentenza  della Corte di Cassazione del 27 novembre 2018, chiarisce ancora una volta quello che conta per i giudici.
Il fatto è avvenuto durante un campo estivo. Ma la vicenda è assimilabile ad una scolastica per la presenza di un minore affidato a degli adulti.
In sintesi: un minorenne ha subìto un danno permanente alla gamba, a seguito di un incidente occorso, mentre si trovava nel centro ricreativo estivo organizzato dal Comune. In concreto il bambino mentre giocava, forse spinto da una compagna,  è finito contro  una vetrata rompendola e rimanendo incastrato con la gamba.

La Corte di Cassazione conferma gli elementi della “culpa in vigilando”

Premesso: l’onere della prova spetta al precettore o all’adulto responsabile della sorveglianza e vigilanza sul minore. In pratica egli deve dimostrare che il fatto è risultato imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014…).
La seconda condizione rimanda all’attivazione di misure meticolose e adeguate, che nonostante tutto non hanno evitato il verificarsi dell’incidente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016; Cass. civ. 22 aprile 2009…).
Al giudice interessano solo questi due elementi e non la vicenda nel suo sviluppo. In altri termini, egli dà scarsa importanza alla “dinamica del sinistro, nella sua sequenza fattuale, e alla  circostanza che il minore si è fatto male da sè, dopo lo sfondamento della vetrata di vetro temperato (a norma), nel tentativo di liberare la gamba incastrata, con applicazione di criteri di valutazione delle condotte che prescindono dagli obblighi di vigilanza gravanti sull’ente addetto alla sorveglianza. Per questa “eccedenza di racconto” la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, carente degli elementi valutativi attraverso i criteri della imprevedibilità e inevitabilità, i soli che, se dimostrati, possono scagionare i responsabili della vigilanza e sorveglianza.