Sequestro telefonino a scuola. La criticità della posizione della Preside

DiGianfranco

14 Marzo 2023

Sequestro telefonino a scuola. La vicenda è di nicchia. La Preside interviene sull’azione legale intrapresa dal genitore dello studente. Purtroppo la sua risposta esprime una criticità.

Sequestro telefonino a scuola, una vicenda “poco interessante”

Sequestro telefonino a scuola. Qualche giorno fa ho trattato la vicenda. Questa non ha avuto una signficativa risonanza nella stampa nazionale. Chi l’ha ripresa si è limitato a riferire i fatti, senza alcun approfondimento, che avrebbe portato a un inopportuno tecnicismo che stride con i canoni di una comunicazione veloce e superficiale.
Ma torniamo alla cronaca. La preside ha risposto alla denuncia del genitore. Si legge su Adige.it: “visto che lo prevede il regolamento della scuola e considerato che nessun testo legislativo lo vieta. Con i genitori, attraverso il regolamento, abbiamo stabilito un patto di responsabilità, nel senso che riteniamo fondamentale il loro coinvolgimento nell’aspetto educativo della scuola, che passa anche attraverso queste azioni. Inoltre il regolamento è importante anche per stimolare i ragazzi a quello che si fa in classe. La restituzione ai genitori del telefonino sequestrato all’alunno rappresenta un momento su cui soffermarsi a livello educativo, per ragionare assieme sulla funzione della scuola. Questo mi auguro sia compreso bene da parte dei genitori” La preside conclude la sua riflessione, riferendosi akl padre: ” ha avuto una reazione spropositata ed è partito in quarta annunciando un’azione legale: un atteggiamento simile non fa bene al ragazzo”

Occorre considerare la gerarchia delle fonti

Il ragionamento non fa una piega dal punto educativo, quando fa riferimento alla funzione della scuola. Niente da eccepire anche sul tipo di ipotetico messaggio (diseducativo) che arriva al ragazzo e prodotto dalla decisione del padre di agire per via legali.
Detto questo occorre ragionare sulla complessità della normativa. La Direttiva Fioroni (2007) e la recente circolare (19 dicembre 2023) del Ministro G. Valditara, affermano che è illecito l’uso del cellulare (prima del 2012) e dello smartphone (dispositivo commercializzato dal 2012). Non parlano di sequestri, ma di generiche sanzioni.
Apparentemente il blando riferimento a quest’ultime sembra una scelta di campo a favore del principio dell’autonomia delle scuole (D.P.R.275/99). Andando a fondo però la situazione è abbastanza complicata, in quanto il nostro ordinamento giuridico ha un criterio  molto ben definito: la gerarchia delle fonti. In sintesi: nessuna norma contenuta in una fonte di grado inferiore può ritenersi superiore a un’altra di rango superiore. Nel caso concreto un Regolamento d’istituto non può prevedere assolutamente un sequestro di un bene altrui, in quanto questo è sanzionato dal Codice penale art. 646 (fonte di grado superiore). Scrivevo:  “Solo l’autorità giudiziaria, in particolari circostanze (investigazioni per reati di una certa importanza) può essere autorizzata a sequestrare il dispositivo, al fine di reperire infomazioni. Sicuramente l’Istituzione scolastica è un soggetto diverso rispetto alla magistratura. Pertanto il sequestro prolungato nel tempo, anche per pochi giorni è a rischio di denuncia…”
Ecco spiegato il motivo dell’accenno generico a sanzioni nella Direttiva Fiorioni e circolare di qualche mese fa.
Nel caso specifico, inoltre la decisione del Prof. di religione risulta non proporzionale e adeguata (Cass. sent. n. 12507 del 04.04.2022), rispetto all’infrazione prodotta dal ragazzo.
Resta, la domanda: il padre ha pensato al bene del figlio, denunciando la Preside e l’insegnante? Qualche dubbio sussiste, ma è confermata la difficoltà di coniugare la ratio pedagogica con quella giuridica.