Siti scolastici e dintorni, Il GDPR in pillole

DiGianfranco

16 Giugno 2018
Siti scolastici e dintorni, Il GDPR in pillole. “Bussole di orientamento” per una lettura profonda

Il GDPR in pillole

Il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali è entrato in vigore dal 25 maggio 2018. La lettura non è semplice!
Propongo una sintesi che non può sostituire la lettura prima veloce e poi profonda.
Ecco i doveri che deve ottemperare il responsabile di un sito scolastico e non solo
1) Consenso a tempo. Il trattamento dei dati  non può  avere una durata illimitata. Occorre indicare una scadenza temporale (ad esempio termine del ciclo scolastico)
2) Fine delle informative generali. La proporzionalità diventa specifica per ogni tipologia di dati. In altri termini il gestore di un sito e non solo deve esplicitare gli scopi per i quali sono stati raccolti “gruppi di dati”
3) Accessibilità. La persona “profilata” attraverso i dati deve poter accedere liberamente e facilmente a questi ultimi, chiederne la modifica o l’eliminazione ( diritto all’oblio)
4) Semplicità dell’informativa. In nome della trasparenza e della chiarezza l’informativa dovrà essere esente da tecnicismi.
5) Consenso dei genitori. Non è trattato specificatamente l’argomento della pubblicazione delle foto o video sui siti o social afferenti l’Istituto Scolastico. Rimane però il consenso esplicito e articolato, attraverso una liberatoria da parte dei genitori o tutori.
6) Accountability. Il responsabile del sito deve garantire la protezione dei dati da furti o attacchi informatici
7) Comunicazione tempestiva. In caso di furto o hacheraggi, l’utente “profilato” deve essere messo a conoscenza dell’evento.