Smartphone e minori, la responsabilità è dei genitori

DiGianfranco

8 Aprile 2019
Smartphone e minori
Smartphone e minori, la prima responsabilità è sempre dei genitori. Dopo (forse) viene la scuola e gli insegnanti

Smartphone e minori, spesso si evidenzia la culpa in vigilando imputabile agli insegnanti. Si pone meno attenzione ai genitori che consegnano a un minore lo smartphone, senza adeguate istruzioni sul suo uso (Culpa in educando).

Smartphone e minori, l’eccessiva attenzione sugli insegnanti e meno…

Smartphone e minori, non è raro leggere contributi,  dove l’attenzione è riposta soprattutto sulla culpa in vigilando (art. 2048 c.c.). La culpa in educando che coinvolge i genitori, invece, è trattata meno.
Davanti a uno smartphone c’è un minore, una persona che ha ricevuto una determinata educazione. Questa costituisce lo sfondo entro il quale pensa e agisce il soggetto. In altri termini, rappresenta un elemento previsionale  dei comportamenti del soggetto. Questo non significa cadere in un facile determinismo, escludendo la libertà della persona. Sicuramente però l’impostazione educativa, che ha la sua maggiore  efficacia soprattutto fin verso i 9-11 anni, periodo che coincide con il regalo del dispositivo, può facilitare alcune ipotesi.

I primi responsabili sono i genitori

Ne consegue che di fronte ad atti di bullismo fisico e/o virtuale i primi responsabili siano i genitori. Soprattutto il secondo fenomeno  si alimenta grazie all’uso inadeguato  dello smartphone o del tablet. L’utilizzo  improprio  è il risultato senza se e senza ma della mancanza di direttive tecnico-educative da parte dei genitori. Siamo di fronte al caso in cui  i genitori non sono carenti dal punto di vista della sorveglianza, bensì dell’educazione. In altri termini, se chi esercita la responsabilità genitoriale, consegna a un minore un dispositivo, senza educarlo a un uso adeguato, allora egli è responsabile per il fatto illecito del figlio minorenne (Cass. civ. sez.III 28/09/09 n°18804). Da questa casistica non sono esclusi i genitori separati (Tribunale di Milano, 16.12.09). Il tutto si basa sull’inadempienza del dettato costituzionale (art. 30) che si declina in un’inadeguata educazione e quindi in un’inadempienza dei doveri genitoriali (art.147 c.c.). Per essere scagionati “essi sono tenuti a dimostrare di aver impartito al figlio un’educazione normalmente sufficiente a impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue attitudini e alla sua personalità” ( Cass. civ. sez. III 19/02/2014, n° 3964). Ne consegue che l’obbligo di vigilare sul minore non si limita alla prossimità fisica, ma coinvolge anche l’aspetto educativo che accompagna sempre e in ogni situazione il bambino o il ragazzo.