Studentessa si fa male in gita scolastica, il giudice ribalta l’onere della prova

DiGianfranco

21 Marzo 2023

Studentessa si fa male in gita scolastica. La prassi consolidata dell’onere della prova è ribaltata dalla Casazione. Spetta al danneggiato fornirla.

Studentessa si fa male in gita scolastica, la vicenda

Studentessa si fa male in gita scolastica. In ogni vicenda con l’ipotesi di “Culpa in vigilando” i genitori dell’infortunato dovevano solo dimostrare che il proprio figlio fosse presente durante la lezione o un’attività didattica.
L’onere della prova liberatoria dalla responsabilità civile o penale era del docente (iuris tantum). Egli doveva dimostrare che l’evento era imprevedibile e repentino. E’ sempre stato così. Anche la vicenda di una studentessa caduta sulla neve (era da sola e con condizioni climatiche non ottimali), procurandosi delle lesioni al ginocchio sembrava destinata a ripetere il canovaccio di altri fatti in odore di “Culpa in vigilando”. Infatti i tribumale  in primo e secondo grado confermavano la cons.

Sentenza rivoluzionaria

Rispetto alla giurisprudenza consolidata la sopresa è arrivata con la Cassazione. La sentenza 5118/2023 ha deragliato dalla consuetudine. Restano i paletti: la responsabilità dell’istituto  e del docente sulla vigilanza. Queste però devono essere dimostrate dall’incidentata. Si legge, infatti su ItaliaOggi (21 marzo 2023): “Il giudice di legittimità ha risolto il citato dubbio precisando che, in caso di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico per il danno cagionato dall’alunno a se stesso, grava sull’attore la prova del nesso causale << fra la condotta dell’obbligato inadempiente (la scuola. aggiunta dallo scrivente) e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento>> (Cassazione sentenza 8849/2021). E dunque non vi è in tal caso una responasabilità automatica”