Sentenza Cassazione. Ai giudici interessano solo l’imprevedibilità e l’evitabilità dell’evento.
Una sentenza riguardante la presunta “culpa in vigilando”chiarisce cosa è importante per i giudici. Non la dinamica dell’incidente, ma i soliti elementi ribaditi più volte in passato.
Video minori nel web. Un caso dai contorni poco chiari
Video minori nel web, il caso di una possibile violazione dei dati personali, afferenti una bambina. E’ responsabile l’insegnante? Purtroppo i contorni non sono chiari.
Guida al Nuovo regolamento europeo Privacy. Un documento da leggere con attenzione, soprattutto per chi tratta i dati personali ( foto, video) di minori.
Il documento del Garante Privacy
Guida all’applicazione del regolamento europeo , firmato il Garante della Privacy. Documento da leggere, anche se subirà inevitabili aggiornamenti. Importante il capitolo, riguardante il consenso. Qualunque trattamento dei dati personali ( la foto o il video il minore) rimanda ad una richiesta che deve essere comprensibile, semplice, chiara . Segue l’eventuale consenso. Nel caso “dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale);prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Deve essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo). Deve essere manifestato attraverso “dichiarazione o azione positiva inequivocabile” (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento). “
La liberatoria per la pubblicazione le foto dei minori nel Web
Nel caso specifico della pubblicazione delle foto o video di minori (dato personale) nel Web, il “quadro” rimane sostanzialmente invariato. Implicitamente resta la “prudenza e la cautela” espresse dal Garante della Privacy nel documento “La scuola a prova di privacy” (ottobre 2016), tenendo conto della dilatazione del Web oscuro ( Dark Web/Dark Net…) e della maggiore facilita a condividere il materiale. Sono confermate le caratteristiche della liberatoria firmata dai genitori ( comprensibile, semplice, chiara). Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti i fini ( criterio della legittimità e proporzionalità), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione…), il grado di privacy applicato o personalizzato e la scadenza temporale per il loro trattamento. A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente da secondi piani dove il singolo “si perde” nel piccolo o grande gruppo. A mio parere il suddetto materiale risulta coerente con il criterio della proporzionalità con il fine cioè documentare un’attività o un progetto. A breve pubblicherò un esempio di liberatoria.