Tempo pieno e compresenza, una sentenza prevedibile

DiGianfranco

18 Marzo 2023

Tempo pieno e compresenza. Alcuni genitori ricorrono contro la Riforma Gelmini. La sentenza conferma tutto. Scontato l’esito, pensando al profilo “Common law”

Tempo pieno e compresenza. Il ricorso dei genitori

Tempo pieno e compresenza. Il divorzio è avvenuto nel 2009, quando l’allora Ministro M. Gelmini, pur mantenendo il tempo pieno, lo privava della compresenza. In questo modo azzerava l’inclusione, che si concretizzava in due ore settimanali. Il dimagrimento operato sul tempo pieno associato ad altre soluzioni (ad esempio le classi pollaio, abolizione dei moduli didattici,,,) hanno permesso il prelievo forzoso di 8 miliardi di €.
Il riferimento  normativo è il D.P.R. 81/09.
E’ di questi giorni la conclusione di un ricorso alcuni genitori. Si legge su Orizzontescuola.it: “Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dei ricorrenti nella qualità di genitori di minori iscritti e frequentanti classi di una scuola primaria hanno impugnato i seguenti atti: 1) deliberazione del Consiglio di Istituto , con la quale è stato approvato il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) tra l’altro eliminando l’organizzazione della scuola primaria a tempo pieno fino a quel momento recata dai precedenti Piani dell’offerta formativa; 2) deliberazione preordinata del Collegio dei docenti del medesimo Istituto scolastico”.
La sentenza rigetta il ricorso e conferma il quadro esistente del tempo pieno dimagrito.

La sentenza conferma il “Common law”

In questi ultimi tempi ho trattato il profilo del nostro sistema giudiziario, definito “Common law”. Indirettamente su questo blog, parlando di classi pollaio. Il riferimento è stato più esplicito in un contributo pubblicato su Infomazionescuola.it
In sintesi, il nostro sistema giudiziario è caratterizzato dal profilo Common law che attribuisce solo al Parlamento la funzione legislativa. I giudici non possono disattendere il quadro legislativo. Hanno la funzione di nterpretare la vicenda alla luce della norma, ma in nessun caso diventarne legislatori. Quindi la sentenza non sorprende. Va dato merito ai genitori e all’avvocato averci provato, ma la controversia aveva un solo esito: la conferma del D.P.R.81/09!