bambino e ...
L’articolo linkato al termine di questa riflessione presenta il caso di una mamma che aggredisce un Preside di un Istituto scolastico di Catania. Il motivo: divieto di far uscire da solo il figlio!
La condotta del Preside è ineccepibile! Ha applicato correttamente la normativa. Un bambino minorenne non può essere autorizzato a tornare a casa da solo, neanche se il genitore firma una liberatoria! Stesso discorso vale, nel caso si presenta un minorenne a ritirare il bambino ( altro minorenne ).
Qui però intendo allargare la riflessione su un altro aspetto: il bambino e in genere il minorenne non appartengono assolutamente ai genitori. In altri termini, il minorenne non è una “proprietà privata” dei genitori, dove nel loro immaginario è possibile decidere e agire liberamente. Spesso si sentono espressioni genitoriali di questo genere: ” Luca ( nome di fantasia) è mio figlio! E su di lui decido io!”. Non sempre, ma spesso questa posizione, nasconde la presunzione di esercizio di un “diritto assoluto” sul figlio.
La Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza    ( 20 novembre 1989 ) ratificata dal nostro Parlamento il 27 maggio 1991, stabilisce quattro principi non trattabili, quindi superiori a qualunque legge, disposizione e “decisione familiare”. Essi sono: ” Non discriminazione”, “Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo” ( art. 6 ), “Ascolto delle opinioni del minore” ( art. 12 ), ” Superiore interesse”( art. 3 ). Soprattutto quest’ultimo formalizza il criterio  della “suprema” centralità dell’infanzia  e non relativa o variabile dipendente dalle condizioni esterne.
Ecco spiegato il motivo per cui la podestà genitoriale non può essere intesa come libertà assoluta del genitore, ma è un diritto/dovere finalizzato al ben-essere e all’integrità fisica e psichica del minore.  Quindi quando queste condizioni vengono meno il giudice decide la decadenza della podestà genitoriale. La decisione non ha carattere punitivo verso i genitori, ma di prevenzione-protezione del minore.
Stesso discorso vale per i rapporti scuola-famiglia. Il diritto supremo del bambino alla protezione non è “trattabile”, attraverso una liberatoria e peggio che mai con un accordo verbale tra il genitore e il responsabile scolastico. Al minore deve essere garantita la massima tutela che non può essere assicurata lasciandolo andare a casa da solo o affidandolo ad un altro minore il quale giuridicamente ” è incapace di intendere e volere”.
Articolo ” Mio figlio di otto anni deve uscire da solo”