“Culpa in vigilando”. Ecco come e cosa pensano i giudici.

DiGianfranco

14 Luglio 2017


In questi giorni è stata pubblicata una sentenza che ogni docente dovrebbe “lasciare in evidenza” e quindi diventare un punto di riferimento dei suoi comportamenti professionali. In altri termini, la sentenza conferma che il danno che un minore ha causato a se stesso o ad altri non deve essere “preannunciato” da segnali o comportamenti messi in atto nel periodo precedente all’evento o “favorito” da negligenze ad parte dei docenti. Quest’ultima espressione rimanda ad una presenza attiva, finalizzata a rimuovere le condizioni prevedibili al verificarsi dell’evento.
Il caso si riferisce a un tentato suicidio di una ragazza.
Secondo i giudici l’atto autolesivo è stato repentino e imprevedibile. Questa doppia condizione, confermata da altre sentenze solleva in primis i docenti dalla responsabilità civile verso il minore ( art. 2048 Codice Civile ). Si legge, infatti, a pag 2 della sentenza ” avendo il giudice di primo grado correttamente escluso che gli obblighi di vigilanza e di protezione d’indole contrattuale gravanti sull’istituto scolastico e sugli insegnanti della ragazza potessero estendersi al punto di considerare la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’atto autolesivo oggetto d’esame, siccome compiuto dalla Menna in modo inconsulto e repentino, tale da risolvere ogni legame di causalità tra le eventuali omissioni contestabili ai convenuti e l’evento lesivo dedotto in giudizio”