Classe pollaio. Genitori ricorrono al Tar. Lo vincono, ma perdono la causa di richiesta risarcimento Nella sentenza le motivazioni
Classe pollaio. La vicenda e la sentenza
Classe pollaio. Sempre malviste, o quantomeno sopportate dall’utenza. Di segno opposto la valutazione , se consideriamo l’Amministrazione. Sono una soluzione, infatti per ottimizzare le risorse con risultati sugli apprendimenti sempre dubbi. Su quest’ultimo aspetto, sempre dato per scontato, è risultato l’elemento a sfavore nell’ultimo caso.
La vicenda. Istituto agrario due classi vengono accorpate ai sensi del D.P.R 81/09. La nuova composizione presenta 28 alunni, di cui 5 con diversabilità: 4 gravi e uno con una situazione più leggera. Seguono casi di difficoltà non rientranti nella legge 104/92
I genitori ricorrono contro la decisione dell’Istituto. Essi lo vincono. Quindi, ” l’Istituto scolastico ha provveduto allo sdoppiamento delle due classi nell’anno scolastico 2020/2021 con la formazione di due classi di n. 14 alunni, ma che invece nel precedente anno scolastico 2019/2020 l’accorpamento delle classi ha comportato la violazione di diritti costituzionalmente garantiti ed in particolare modo del diritto all’istruzione ed all’educazione, oltre che a quello alla integrazione scolastica.” Da qui la richiesta danni.
Il Tar del Lazio, però non si pronuncia a favore dei richiedenti (sentenza 17 aprile 2025), “in quanto non ha fatto seguito, da parte dei ricorrenti, la prova dello specifico danno loro derivato; non hanno, ad esempio, reso noto se alcuni di tali studenti siano stati bocciati, ovvero se gli stessi abbiano avuto anche solo una flessione del proprio rendimento scolastico nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. Non è, pertanto, provato che la condotta non iure e contra ius dell’Istituto scolastico abbia, in concreto, determinato un evento dannoso. In conclusione, il ricorso va respinto“.