Collaboratori scolastici. L’Aran conferma i loro compiti

DiGianfranco Scialpi

22 Gennaio 2025

Collaboratori scolastici

Collaboratori scolastici. Con una circolare l’Aran ribadisce i loro impegni di cura.

Collaboratori scolastici. La circolare dell’Aran conferma i loro impegni

Collaboratori scolastici. I loro compiti di assistenza e cura sono ben definiti dal contratto 2007. Le funzioni sono state confermate anche nel 2024. Tuttavia l’Aran con la circolare 124/2004 ha ritenuto opportuno ricordare una parte del profilo professionale dei collaboratori scolastici (bidelli). La nota è introdotta dal quesito : “ll Collaboratore scolastico deve prestare agli alunni l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale?.
Ecco la risposta che non lascia dubbi:
<<L’attività di assistenza all’igiene personale è regolata dall’Allegato A del CCNL 18.1.2024 inerente le specifiche professionali dei singoli profili professionali. In particolare per la figura del Collaboratore Scolastico così recita:
“- vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;”
inoltre sempre nella medesima declaratoria si precisa che:
“Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.”
Quanto indicato nell’Allegato A non è innovativo rispetto a quanto previsto già nei previgenti contratti, infatti già la tabella A allegata al CCNL del 29.11.2007 prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività specifiche:

  • per l’area As : coordinamento dell’attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolgimento di attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell’infanzia;
  • per l’area A, tra le altre cose: presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.
    Pertanto rimane competenza del personale sopra citato l’attività di assistenza all’igiene personale che può riguardare anche pulizia e lavaggio degli alunni nonchè cambio dei pannolini>>.

    A sostegno della sua posizione L’Aran cita una sentenza della Cassazione (2016)