Culpa in vigilando, una sentenza sensata arrivata…

DiGianfranco

25 Febbraio 2019
Culpa in vigilando
Culpa in vigilando. la sentenza fa chiarezza e conclude una vicenda che neanche doveva iniziare per il docente e l’Istituto.
Culpa in vigilando, una sentenza sensata. Quasi prevedibile il suo esito. Fanno riflettere, però gli anni di stress che il docente ha dovuto lasciare per strada.  Anni che non gli  saranno restituiti. 
 

 

Culpa in vigilando, la vicenda e la sentenza

Culpa in vigilando, ho scritto molto su questa configurazione di reato che conferma quanto sia complesso e difficile il lavoro del docente. Spesso la didattica deve fare i conti con il codice civile e penale. Le vicende non sono semplici. In molti casi le sentenze chiariscono. In alcuni casi portano a una ovvia conclusione. Quando si arriva al terzo giudizio, però la vicenda giudiziaria pregressa non è  stata lineare. 
L’ordinanza 4719 chiude il caso di un alunno, che nel 2002 subì un grave danno all’occhio, a causa di un vetro andato in frantumi per il lancio di una cartella. Caso semplice? Non è stato così! Gli avvocati della parte lesa citarono in giudizio i genitori del bambino e sorprendentemente anche l’Istituto e il docente. Il motivo? Non aver attivato le misure necessarie per evitare l’incidente. Incredibile, ma vero! 
Nel primo grado i giudici hanno ritenuto infondato il motivo per coinvolgere il docente e la scuola. Nel secondo grado la sentenza è stata ribaltata. La Cassazione ha posto fine dopo sedici-diciassette anni alla vicenda, liberando da ogni responsabilità l’insegnante e l’Istituto.

Alcune considerazioni 

La vicenda ha dell’incredibile! Non mi riferisco alla responsabilità dei genitori del lanciatore di cartelle (non imputabilità  e conseguente culpa in vigilando). Le mie perplessità riguardano la chiamata in causa della scuola e del docente per non aver previsto l’evento. Dubbi confermati dalla sentenza della Cassazione.  Secondo i giudici, infatti il personale scolastico non doveva essere chiamato in causa (art. 2048 c.c.) in quanto “il danneggiante non apparteneva al plesso scolastico ma era un terzo estraneo, sicché non sarebbe stato esigibile, da parte dell’insegnante presente in quel momento in aula, un comportamento  correttivo nei confronti del medesimo” Da qui l’assenza di prevedibilità dell’evento, in quanto mai era accaduto un fatto simile in passato. I giudici confermano l’assoluta estraneità della responsabilità contrattuale del docente, rispetto a un evento repentino. 
Gli ermellini non nascondono la loro difficoltà a comprendere “quale condotta, tenuto conto dello stato dei luoghi, potesse in concreto dirsi esigibile dall’insegnante per evitare che un terzo, transitando dall’esterno della scuola, tenesse una condotta tale da recare nocumento agli allievi che si trovavano all’interno della classe durante lo svolgimento delle lezioni
Conclusione logica, ovvia, ma incerta per via della sentenza di secondo grado. Ultima amara considerazione: chi restituirà al docente coinvolto sedici-diciassette anni della sua vita per una vicenda che ha dell’incredibile?