“Culpa in vigilando”: “minori”, “senza…”, “assoluta…”

DiGianfranco

12 Settembre 2016

giudice

In questi mesi ho trattato diverse volte ” la culpa in vigilando”, supportando i miei interventi con le necessarie sentenze. La giurisprudenza si basa sulle leggi ( art. 2048 del C. Civile ) e sulle sentenze della Cassazione, che spesso hanno ribaltato quelle dei giudizi inferiori.
Bene cosa si evince da questi pronunciamenti?
Ragioniamo sui termini.
Minore: si intende un soggetto incapace di intendere e volere. Per dirla con altre parole, il soggetto non ha la maturità psichica per comprendere e valutare gli effetti dei suoi comportamenti. Teoricamente questo vale per tutti i ragazzi fino al compimento del diciottesimo anno di età. In realtà l’assoluta incapacità di intendere e volere esiste fino al quattordicesimo anno. Da qui nasce il principio della non imputabilità per chi commette un fatto entro tale età ( art. 97 c.p. ).  Dai quattordici ai diciotto anni poi questo profilo si attenua, lasciando alla valutazione del giudice il caso specifico ( art. 98 c.p. ).

Senza soluzione di continuità . Il citato art. 2048 comma 2 e 3  recita: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”
Ne discende che verso  i minori, tutti i minori ( il codice non presenta “gradazioni di profili” affidati agli insegnanti, contraddicendo gli art. 97 e 98 c. p. ) grava sugli insegnanti una responsabilità civile e penale. Quindi il criterio che questa responsabilità non prevede “buchi”, “zone franche”( bagni…),possiamo  dirla in termini tecnici è senza soluzione di continuità, in quanto la minore età è uno “stato” e non è una variabile dipendente dalle situazioni. Questo si traduce che i minori ( almeno fino a quattordici anni, ma è tutto relativo in quanto dipende dalla valutazione del giudice ) devono essere consegnati ai genitori o a una persona maggiorenne autorizzata da loro. Le liberatorie non esentano gli insegnanti dalla responsabilità, anzi in sede dibattimentale possono essere portate come prova in quanto implicitamente è un’ammissione dell’esistenza di un obbligo di vigilanza del docente nei confronti del minore ( v. articolo ). Il diritto alla tutela e protezione del minore non è un “diritto contrattualizzabile” tra scuola e famiglia, in quanto già definito da normativa superiore.
Assoluta imprevidibilità e inevitabilità dell’evento . Solo eventi che ricadono nelle suddette condizioni scagionano il docente da qualunque responsabilità. E qui entra a pieno titolo la valutazione del giudice, o se vogliamo dirla dei diversi gradi giudizio.
Mentre l’imprevedibilità che si declina con la repentinità dell’evento, è  più facile da dimostrare, salvo che in sede dibattimentale non si certifichi che esistevano già dei presupposti imputabili al carattere o a eventi precedenti  al verificarsi del fatto, per l’inevitabilità  la situazione è più complessa. L’insegnante deve dimostrare che si sono messi in atto tutti gli accorgimenti  di tipo organizzativo ( predisposizione dei banchi…) o si è provveduto alla rimozione di ostacoli  ( zaini sistemati in zone di non passaggio…) Tutto questo è determinato con l’aggettivo “assoluta”, e per chi opera nelle classi, la condizione è praticamente impossibile realizzarla.