Didattica a distanza e Privacy, il pronunciamento del Garante

DiGianfranco

31 Marzo 2020

 

Didattica a distanza e Privacy
Didattica a distanza, il Garante per la Privacy conferma tutto il “quadro”

Didattica a distanza e Privacy, il Garante chiarisce e conferma quanto già si sapeva. Interessante rimane la lettura del pronunciamento che fa chiarezza anche sugli obblighi dei responsabili dei diversi servizi online.

Didattica a distanza e Privacy

Didattica a  distanza e Privacy. Il Coronavirus ha impresso un’accelerazione al processo di implementazione del digitale a scuola. Questo però richiede un chiarimento e la conferma di quanto già contenuto nella letteratura giuridica, nella legislazione europea e italiana (GPDR, decreto attuativo 101/18). E il provvedimento del Garante per la Privacy (30 marzo 2020) non si è fatto attendere.
Occorre dire: nulla di nuovo sotto il sole. Sono confermati tutti i principi che girano intorno al trattamento del dato personale.
E’ ribadito il principio della correttezza (=legittimità) della scuola nel trattare dati personali, purché questi siano coerenti (non esorbitanti) con le sue finalità (art. 18 D.Lvo196/03 e “Privacy a scuola” 2016). Il medesimo principio, unito a quello dello della non eccedenza, è applicabile ai servizi di supporto (Didattica a distanza). In questo senso va letto il seguente passaggio:”Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell’università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore”.
Tutto il pronunciamento fa riferimento alla facoltà decisionale dei singoli istituti, tramite il Dirigente scolastico, nello scegliere la piattaforma, confermando quanto da me scritto su Orizzontescuola e quindi delegittimando ogni iniziativa del singolo docente.  Si legge infatti: “Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati.”
Confermata la necessità di un’informativa chiara  per il rilascio del consenso  da parte genitore al trattamento del dato personale dello studente, che ricordo è minorenne.