Foto minori nel Web, una sentenza conferma la pubblicazione prudente

DiGianfranco

13 Maggio 2019
Foto minori nel Web
Foto minori nel Web. La pubblicazione nei siti scolastici e nei social media è possibile. Una nuova conferma da una sentenza

Foto minori nel Web, la questione crea contrapposizioni negli Istituti scolastici. Spesso vince la paura, che in prospettiva non è sicuramente la linea vincente. Eppure il Garante per la Privacy (2016) ed ora anche una sentenza (2007/19) sostengono la pubblicazione prudente di foto e video nei siti e pagine social.

Foto minori nel Web, una buona notizia dal “Sole24 ore

Foto minori nel Web. La pubblicazione  divide, contrappone docenti e Dirigenti scolastici. In molti casi vince la paura. Nell’immediato questa paga, perché paradossalmente tranquillizza. In prospettiva però, gli Istituti non possono essere governati dalla paura, considerata la progressiva e irreversibile esposizione nel Web di attività, progetti….
Ai fini di una gestione critica e responsabile dei dati personali (= foto e video) da parte delle scuole e  fondata su riferimenti autorevoli, viene in soccorso una recente sentenza, riportata dal  quotidiano “Scuola24“, associato al “Il Sole 24 Ore” . Si legge ” Solo la liberatoria firmata dai genitori salva il docente di un liceo classico romano sanzionato per aver realizzato un calendario con gli studenti nell’ambito di un progetto promosso dalla scuola, che però aveva irrogato al prof la censura per aver raccolto i dati degli alunni minori di propria iniziativa. In questo caso il tribunale ha accolto il ricorso del docente che aveva appunto fatto sottoscrivere la liberatoria ai genitori insieme all’informativa privacy (Tribunale di Roma, sentenza del 28 febbraio 2019 n. 2007).

Foto minori nel Web, una nuova conferma

La sentenza non è rivoluzionaria! In altri termini, non apre un nuovo scenario.
Il pronunciamento, pur presentato sinteticamente, conferma, infatti, l’orientamento del Garante della Privacy (2016) sulla liceità della pubblicazione di immagini e video nei siti scolastici di studenti, che certificano un progetto previsto nel Ptof. Non poteva essere diversamente. Si legge nel documento ” Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti ” o dei genitori, in caso di minori con età inferiore ai quattordici anni.
Indubbiamente l’istruzione e la formazione dell’uomo e del cittadino costituiscono il fondamento e il coronamento dell’istruzione pubblica. Tutto questo si declina in attività, progetti e altro che in molti casi in una logica di trasparenza e di rendicontazione richiedono la pubblicazione video e fotografico  del progetto realizzato.
Situazione leggermente diversa, che però non cambia il quadro d’insieme, per la pubblicazione di foto e video nei social media. In questo caso occorre il consenso esplicito del genitore o del minore ultraquattordicenne. Indicazione ripresa dal GDPR (25 maggio 2018 ) e dal decreto applicativo 101/08.

Chi non può far meno della liberatoria…

Tra la presa di posizione del Garante della Privacy (2016) e le scuole esiste, però una incoerenza, dovuta soprattutto alla cautela  entro la quale si muovono gli Istituti scolastici. Questi ultimi richiedono quasi sempre la liberatoria per foto o video pubblicati sui siti istituzionali.
Allora quali  caratteristiche devono avere queste richieste? Scrivevo quasi un anno fa: “Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti il fine esclusivo di “documentare le attività formative” ( criterio della legittimità e proporzionalità), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione…), il grado di privacy applicato o personalizzato… 
A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente  da secondi piani  dove il singolo ‘si perde’  nel piccolo o grande gruppo. A mio parere il suddetto materiale risulta coerente con il criterio della proporzionalità con il fine cioè documentare esclusivamente un’attività o un progetto e non ‘il bel visetto’ dell’alunno/studente in primo piano.”