Foto dei minori sui social, i pareri e il pronunciamento del Garante

DiGianfranco

10 Agosto 2018
Foto dei minori sui social
Foto dei minori sui social. Pareri spesso discordanti. Da tenere presenti sono quelli coerenti con il pronunciamento del Garante della Privacy.

Foto dei minori sui social, non sempre i pareri concordano. Tra questi contano, quelli coerenti  con il pronunciamento del Garante della Privacy.

Foto minori sui social, un articolo interessante 

Qualche giorno fa è circolato un articolo nel Web. Non recente. Infatti risale al 16.07.2013. Il titolo è ” Scuole e asili: è lecito pubblicare su Facebook le foto degli alunni minori
Presenta alcuni elementi già da me citati . Mi riferisco, innanzitutto alla possibilità di pubblicare dopo aver acquisto il consenso di chi esercita la patria genitoriale. Autorizzazione che deve far riferimento ad una richiesta dell’istituzione scolastica, caratterizzata dai criteri di legittimità e chiarezza.  Scrivevo: “Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti  i fini ( criterio della legittimità e proporzionalità), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione…), il grado di privacy applicato o personalizzato e la scadenza temporale per il loro trattamento.
A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente  da secondi piani  dove il singolo “si perde”  nel piccolo o grande gruppo.”

Esiste però un punto di non condivisione

Quindi tutto bene? Quasi! E’ presente  una parte che  che non condivido. Si legge: “Non è mai permessa invece, anche se è stato prestato il consenso, la pubblicazione sui social network (es. Facebook, Twitter ecc.). La legge infatti vieta alle istituzioni pubbliche di trasferire i dati personali degli alunni a soggetti privati, quali sono appunto le società che gestiscono i social network” L’autore cita l’Art. 18 D.Lgs. n. 196/2003 il quale recita: ” Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.” 

Un intervento di diverso parere sullo stesso portale

Questa parte ha creato una certa apprensione in chi gestisce dati personali (foto o video) sui social, afferenti la scuola.
L’articolo presenta un parere! Questa mia affermazione è supportata da un altro articolo sullo stesso portale (11 novembre 2013), che però non conferma la  tesi del suddetto intervento. Infatti si legge: Attraverso la liberatoria”  la scuola potrebbe chiedere al genitore l’autorizzazione, oltre che allo scatto e alla videoripresa, anche alla diffusione di tale materiale, laddove ciò avvenga sempre per finalità “istituzionali” (scopi didattici e di ricerca, promozione culturale ecc.): si pensi per esempio… alla pubblicazione su siti internet, blog e fan page della scuola stessa. In questi casi, un docente può pubblicare la foto sulla pagina Facebook della scuola solo se lo fa per le finalità già rese note e acconsentite dai genitori con la liberatoria o se ha richiesto a questi ultimi il consenso specifico per la pubblicazione.”

Un’autorevole conferma: il pronunciamento del Garante della Privacy

Quest’ultima tesi è confermata  dal pronunciamento autorevole del Garante della Privacy, attraverso un interessante e agevole opuscoletto.  Si legge “Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare.
In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video