GDPR, il consenso “italiano” del minore

DiGianfranco

22 Agosto 2018
GDPR
GDPR dal consenso “europeo” del minore a quello “italiano”. Un adeguamento alla legislazione vigente

Il GDPR entrato in vigore dal 25 maggio 2018 conferma alcune regole. Ne stabilisce, però, delle nuove. Tra queste ultime, possiamo inserire il consenso del minore. Prima “europeo” e poi “italiano”

Il GDPR e il consenso del minore al trattamento dei suoi dati personali

Si legge nel GDPR e precisamente all’art. 8 comma 1:
Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. 
Tale direttiva è stata ripresa nelle prime indicazioni del garante della Privacy (Febbraio 2018).  “Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale); prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.”
Il comma stabilisce la nuova maggiore età del ragazzo (16 anni). Se vogliamo usare l’espressione di M. Prensky il sedicenne  consegue la saggezza digitale (wisdom digital), perlomeno entra in questa nuova fase della vita dove è richiesto un “uso avveduto della tecnologia per migliorare le nostre capacità”

Lo schema legislativo e il parere del Garante della Privacy

Compito del governo è stato quello non di abolire il Decreto legislativo 196/03, bensì di armonizzarlo con le direttive del GDPR. Da qui lo Schema di decreto legislativo (approvato l’8 agosto 2018) “recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento”. Sul testo è stato sentito anche il parere non vincolante del Garante della Privacy. Ecco il risultato per quanto riguarda il consenso del minore, richiesto dalle società dell’informazione (Facebook, Instagram…) : “Con riferimento, poi, al consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione il Garante non condivide il limite dei 16 anni contenuto nell’art. 2-quinquies del Codice come modificato dallo schema di decreto, poiché tale limite non appare coerente con altre disposizioni dell’ordinamento che individuano, invece, a quattordici anni il limite di età consentito per esercitare determinate azioni giuridiche. Si pensi, fra le tante, alle disposizioni in materia di cyberbullismo che consentono al minore ultraquattordicenne di esercitare i diritti previsti a propria tutela contro atti di cyberbullismo nei suoi confronti (v. art. 2, c. 1, l. n. 71 del 2017).
Conclusione, i quattordici anni costituiranno il limite del “consenso italiano” richiesto al minore per il trattamento dei suoi dati personali.