Il registro elettronico e le finalità della scuola. La nota del Mim definisce il campo e il perimetro del suo uso
Il registro elettronico e le finalità della scuola
Il registro elettronico e le finalità della scuola. Lo strumento utilizzato dalle scuole dal 2012, finalmente ha le sue regole. La nota ministeriale di venerdì 4 aprile chiarisce il fine dello strumento elettronico. Questo deve rientrare “all’espletamento delle funzioni essenziali e proprie delle istituzioni scolastiche” . Da La Stampa (6 aprile) Il disacoppiamento è definito un errore blu. Quest’ultimo si è concretizzato con “l’estensione My Tools del registro elettronico Classe Viva conteneva giochi e pubblicità, poi oscurati e rimossi“. La vicenda risale a circa un mese fa
Qualche contenuto della nota
Questo spiega la presenza del seguente passaggio, evidenziato nella parte iniziale con la sottolineatura che riportiamo. “Il Registro non deve, pertanto, contenere servizi o attività non aderenti rispetto alla finalità di cui sopra quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) svolgimento di iniziative commerciali o di marketing, (ii) trasferimento di dati a soggetti terzi, salvi i casi in cui ciò sia strettamente connesso al funzionamento del Registro (i.e., servizi cloud), (iii) messa a disposizione di contenuti non essenziali (i.e., mini-games, oroscopo, chat), (iv) esposizione di banner pubblicitari o rinvio a siti di terze parti contenenti proposte commerciali di qualunque categoria merceologica (i.e. acquisto di libri, di materiale scolastico, etc.)”
Pertanto il Ministro ha mantenuto la promessa di un atto finalizzato a chiarire normare l’uso di uno strumento delicato per la presenza di dati personali. Queste informazioni riconducibili alla privacy ha portato anche alla stesura di un Vademecum rispettoso del GDPR 679/16 e del Codice Privacy 101/18:
In sintesi si trattano temi quali “Procedura di identificazione e autenticazione“, “Interoperabilità e integrazione con gli ulteriori servizi resi disponibili dal Ministero“, “Accessibilità“…