Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l’articolo 591 del C.P.
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
b) descrivono il tragitto casa-scuola ……………………………………………………………………………………..
e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
e) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
f) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori;
g) Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata,e al ritorno dalle attivita’ scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa .
Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.