Mascherine in classe, una buona notizia dal Tar del Lazio

DiGianfranco

26 Gennaio 2021
Le mascherine in classe
Mascherine in classe, il Tar del Lazio respinge il ricorso. Per il momento.

Mascherine in classe, il Tar del Lazio respinge un ricorso. Almeno per ora. Esiste un precedente: la sentenza del Consiglio di Stato. Per gli insegnanti è un problema in meno.

Mascherine in classe, il Tar del Lazio boccia il ricorso

Mascherine in classe, all’inizio era obbligatorio utilizzarle, quando gli  allievi (scuola primaria) si alzavano dal posto. Con l’aumento dei contagi il Governo Conte ha imposto l’obbligo delle mascherine anche dal posto (DPCM 3 novembre e dicembre 2020), facendo saltare il criterio del distanziamento, inferiore al metro buccale.
A questa disposizione hanno presentato ricorso  alcuni genitori, basando la loro posizione sulla tesi internazionale che ipotizza l’esenzione per i minori dai 6 agli 11 anni. I  riferimenti sono l’OMS e l’Unicef. ” Ai bambini di età pari o inferiore a 5 anni non dovrebbe essere richiesto di indossare maschere. Ciò si basa sulla sicurezza e sull’interesse generale del bambino e sulla capacità di utilizzare in modo appropriato una maschera con l’assistenza minima.” Il loro uso dovrebbe essere basato su questi elementi o circostanze:
Se c’è una trasmissione diffusa nell’area in cui risiede il bambino
La capacità del bambino di utilizzare in modo sicuro e appropriato una maschera
Accesso alle maschere, nonché riciclaggio e sostituzione di maschere in determinati contesti (come scuole e servizi di assistenza all’infanzia)
Adeguata supervisione di un adulto e istruzioni al bambino su come indossare, togliere e indossare in sicurezza le maschere
Potenziale impatto dell’uso di una maschera sull’apprendimento e sullo sviluppo psicosociale, in consultazione con insegnanti, genitori / tutori e / o operatori sanitari. Impostazioni e interazioni specifiche che il bambino ha con altre persone ad alto rischio di sviluppare malattie gravi, come gli anziani e quelli con altre condizioni di salute sottostanti
Il Tar ha respinto per il momento il ricorso, rinviando la decisione finale al 10 febbraio.

Il precedente: la sentenza del Consiglio di Stato

Occorre dire che questo pronunciamento anche temporaneo, conferma una sentenza del Consiglio di Stato (6795/2020) che aveva respinto il ricorso. Innanzituttto il disposto, citando il documento dell’Oms,  mette in relazione l’obbligo delle mascherine all’andamento epidemiologico, dando praticando ragione al Governo che ha deciso alcune misure più restrittive con il DPCM del 3 novembre confermato con quello del mese seguente
Detto questo i giudici scendono nel concreto appellandosi alla mancanza di dati che mettono in relazione l’uso della mascherina con “la possibilità di un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, evocata dagli appellanti, sembra allo stato mancare di rassicuranti valutazioni scientifiche di segno contrario;… inoltre, che non sembrano esistere, a livello di dati statistici – che, ove sussistano, dovrebbero essere acquisiti agli atti, né a livello di indirizzi operativi pratici per le singole classi, raccomandazioni per un monitoraggio ove possibile costante, e immediato per gli scolari che diano segno di affaticamento, del livello di ossigenazione individuale dopo l’uso prolungato della mascherina.
Concludendo gli insegnanti, al momento possono stare tranquilli anche con le loro mascherine chirurgiche (protegge solo gli altri).