Qualche giorno ho pubblicato una sentenza che ha fatto molto discutere.
Alcune brevi considerazioni.
Il giudice non è un pedagogo. I discorsi sull’autonomia o responsabilità in sede dibattimentale contano zero. Non sono i suoi campi. Egli ha come riferimento l’art. 2048 del Codice Civile “
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Altri riferimenti sono le diverse sentenze della Cassazione e in primis quella che più si contrappone alla pedagogia e che ha ribadito, sconfessando i precedenti gradi di giudizio basati sulla prossima maggiore età della ragazza, che lei fino a un giorno prima del compimento del 18° anno è minorenne, quindi “incapace di intendere e volere”.
La connotazione giuridica del minore impone al docente la pianificazione degli spazi, che preveda la rimozione di zaini o altro lungo le vie di passaggio che possano ridurre il grado di prevedibilità dell’evento . In questa casistica rientrano sentenze che hanno chiamato in causa docenti per inadeguata organizzazione riferita a file caotiche o non controllabili visivamente. Per un giudice sono prevedibili, infine, situazioni in cui uno studente si procura un danno per la perdita di equilibrio da una sedia, se questo dondolio può essere dimostrato tra le abitudini dello studente. Ripeto anche prossimo alla maggiore età.
La prevedibilità dell’evento rientra nel rapporto causa-effetto ( carenza organizzativa causa dell’incidente ). Invece, non rientra in questo rapporto, l’evento repentino. Ovviamente se questo elemento è riconosciuto dal giudice, allora il docente potrà dormire sogni tranquilli.
Ricordo, infine, che il genitore cita in giudizio sempre l’Amministrazione. Se quest’ultima, ravvisa nell’ evento che l’ha costretta a risarcire la controparte, elementi di colpa o dolo imputabili al docente, allora può citare in giudizio quest’ultimo.