giudice
Qualche settimana fa ho pubblicato una sentenza che riteneva responsabili la scuola e l’insegnante per un incidente accorso a un bambino in bagno ( schiacciamento di una mano nella porta ).
E’ di questi giorni una sentenza analoga ( ragazzina scivolata in bagno ).
In entrambi i casi le reazioni dei docenti sono state caratterizzate da stupore, disorientamento. I motivi: le due decisioni sono lontane dalla realtà che non consente ad esempio il dono dell’ubiquità ( stare in classe e contemporaneamente in classe ).
Vero, verissimo! Ricordo però, come ho scritto recentemente, il giudice non tiene presente queste sfumature, di cui la realtà è pesantemente caratterizzata. Lui deve solo applicare la legge tenendo conto l’art. 2048 del Codice Civile e la giurisprudenza. In concreto noi abbiamo per quattro-sei ore l’affidamento di minori che per la normativa primaria e secondaria sono sempre ritenuti “incapaci di intendere e volere”.  Da questo profilo non maturo discende la responsabilità della scuola e dell’insegnante di attivare tutte le soluzioni possibili per annullare il grado di evitabilità di un evento, ricorrendo anche alla collaborazione del personale ausiliario ( collaboratore scolastico ). Se questa presenza non fosse prevista o carente allora puà configurarsi anche la “Culpa in organizzando” che fa capo al DSGA e al Dirigente Scolastico.
E’ di pochi anni  fa una sentenza clamorosa per il senso comune, non per la Cassazione che ha condannato il titolare di un albergo e gli insegnanti accompagnatori per un incidente occorso a una ragazza quasi maggiorenne durante un camposcuola. Anche in questo caso, anche se incredibile, i giudici hanno considerato “l’incapacità di intendere e volere” della ragazza.
Una considerazione: chi è responsabile per un incidente occorso ( attraversamento strada ) a uno studente minorenne nel percorso scuola-casa? Probabilmente la scuola, considerando che la responsabilità sul minore termina al momento dell’affidamento di questo al genitore.