sentenza1

Visti i sempre  più frequenti casi di incidenti che coinvolgono i nostri alunni o studenti, propongo di seguito una breve, ma chiara disamina delle tre tipologie di “culpa”- Quella ” in vigilando” riguarda il docente responsabile della sorveglianza attiva  verso il minore ( art. 2048 Codice Civile ) che si sostanzia attraverso l”attivazione di comportamenti o soluzioni organizzative che azzerino ( alcune sentenze paradossali tendono a questo obiettivo ) la prevedibilità dell’evento  oppure che egli  possa dimostrare la sua  repentinità e quindi  presentarsi come inevitabile .
La ” Culpa in educando” invece riguarda  i genitori e nello specifico la loro relazione  educativa con il figlio che in sede dibattimentale è riconosciuta come insufficiente o non adeguata,  mettendo il minore nella condizione di recare danno a terzi.
La “culpa in organizzando” riguarda, infine,  i provvedimenti del Dirigente Scolastico che possono risultare carenti e quindi favorire il verificarsi dell’incidente.


Gilda

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