este_07132816_28240
Siamo alla “frutta giuridica” riguardante la responsabilità civile degli insegnanti nei confronti di minori, quasi maggiorenni. I campi scuola possono trasformarsi in una bella “trappola” che possono toglierci il sonno per anni e forse per tutta la carriera. Leggete qui sotto

Il nuovo obbligo di vigilanza dei docenti in gita scolastica

Su tutti i docenti impegnati nelle attività di accompagnamento degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo, e tale obbligo impone loro preliminarmente l’onere di reperire delle strutture alberghiere il più possibilmente sicure.

È quanto statuisce la Corte di Cassazione (con la recente sentenza n. 1769/2012), precisando peraltro che i docenti devono anche controllare le singole stanze dove alloggiano i ragazzi, perché se qualcuno si fa male su di loro incombe il rischio di una condanna per il risarcimento dei danni subiti dagli allievi.

Nel caso di specie una studentessa si era ferita gravemente, precipitando da una terrazza dell’albergo dove alloggiava durante una gita scolastica.

I genitori dell’allieva adivano prontamente le vie legali, formulando una richiesta di risarcimento dei danni sia nei confronti del MIUR sia nei riguardi della struttura alberghiera, che contro l’istituzione scolastica.

Nell’atto di citazione i genitori della ragazza denunciavano la “mancanza di controllo e di sorveglianza degli alunni da parte del docente accompagnatore e la carenza di sicurezza dell’albergo“.

Sia il giudice monocratico in primo grado che la Corte d’Appello in secondo grado, respingevano la domanda risarcitoria, facendo rilevare che gli studenti erano prossimi alla maggiore età e dotati “di un proprio senso del pericolo“.

Di opposto parere si dimostrava la Suprema Corte di Cassazione, che ha ribaltato le due sentenze precedenti, ricordando che “proprio perchè il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione e’ imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, ne’ al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l’ incolumità degli alunni“.

Secondo gli ermellini “incombe sull’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza“.

Nel caso in esame pertanto, i docenti avrebbero dovuto accertare come dalle camere fosse troppo agevole, per gli allievi in gita, accedere al solaio di copertura, e conseguentemente adottare misure idonee a scongiurare tale pericolo.

Avv. Raffaele Cavaliere