Sentenze Tar. La paura infondata dell’intromissione nella didattica

DiGianfranco Scialpi

23 Luglio 2024
Sentenze Tar
Sentenze tar

Sentenze Tar. Una recente sentenza tranquillizza il personale scolastico sulla didattica. Puntualizzazione ovvia, ma necessaria

Sentenze Tar. L’area del loro intervento

Sentenze Tar. Sempre più frequenti. Non nsempre sono lette dal personale scolastico correttamente. Infatti vengono interpretate come un’invasione nella didattica, favorendo stati d’ansia negli insegnanri. Tale condizione è prodotta da una lettura frettolosa dell’articolista che in alcuni casi porta il suo ragionamento nell’area di pertinenza del docente. Ci si affida all’intermediazione spesso semplificata, evitando in questo modo la prosa articolata e spesso eccessivamente tecnica della sentenza. L’approccio migliore è la lettura diretta della sentenza. Questo è il motivo che mi spinge a richiedere il pronunciamento, rifuggendo dalla tentazione del commento.
Fatta la doverosa premessa,  una sentenza del Tar della Campania pubblicata 1i 10.06,24 trattando di un caso scolastico ribadisce che “come noto, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dall’Amministrazione scolastica, è consentito solo quando emerga una palese irragionevolezza o illogicità dell’operato dei valutatori, potendo il giudice della legittimità solo “verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
La Sezione, ha, invero, più in particolare, già affermato che, nell’ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve fermarsi alla verifica delle regole procedimentali, nei limiti dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il giudice indebitamente finirebbe per invadere l’area dell’insindacabile merito valutativo riservato all’organo tecnico, sia esso il consiglio di classe o la Commissione d’esame” (cfr., ex multis, TAR Napoli, sez. IV, 17 dicembre 2019 n. 5987)”.
Non potrebbe essere diversamente- Del resto il Tribunale ha un chiaro profilo amministrativo. Quimdi il suo intervento rileva solo carenze di questa natura (mancato rispetto dei vincoli del Pei o rilevazione di sue criticità amministrative interne, incoerenza con i regolamenti interni d’?Istituto, sanzioni irrispettose del principio di gradualità…)-
La consapevolezza di un possibile intervemto deve costringere gli insegnanti a porre una dovuta attenzione alla parte amministrativa, rispettando i principi che sottende ogni loro decisione.