I viaggi d’istruzione e le strutture alberghiere. L’importanza di un controllo preventivo

DiGianfranco

6 Maggio 2019
I viaggi d'istruzione
I viaggi d’istruzione. Aumenta esponenzialmente la culpa in vigilando, riguardando anche il controllo della struttura alberghiera.

Viaggi d’istruzione. Maggio-giugno è il  periodo migliore per organizzarli. Una sentenza che ha fatto molto discutere conferma la necessità del controllo della struttura alberghiera. Azione da attuare sempre. Anche in presenza di ragazzi quasi maggiorenni.

La vicenda di una ragazza quasi maggiorenne

Viaggi d’istruzione. La culpa in vigilando aumenta esponenzialmente, riguardando non solo i comportamenti degli studenti, ma anche il controllo preventivo della struttura alberghiera che deve possedere i requisiti di sicurezza. Sempre, anche in presenza di studenti prossimi alla maggiore età.
Il riferimento è una sentenza della Corte di Cassazione  (n°1769) del lontano 2012 che è intervenuta sul caso di una sedicenne (quindi minorenne), precipitata da una terrazza di un albergo e rimasta paralizzata. Dagli accertamenti  era emerso che la studentessa, dopo essersi ritirata nella sua stanza  apriva la finestra, ne scavalcava il parapetto, per appartarsi con un suo compagno presso il solaio  e consumare sostanze allucinogene. Rimasta sola, probabilmente per scarsa lucidità, cadeva nel vuoto.

Le prime due sentenze “sensate”

La ragazza divenuta maggiorenne attivava un procedimento civile basato su queste criticità:
a) la violazione dell’obbligo di vigilanza da parte dei docenti
accompagnatori;
b) la non conformità dei locali dell’albergo ai regolamenti edilizi e di
sicurezza.
In sintesi i primi due gradi di giudizio (Trieste, 2005-2009) respingevano l’istanza della ricorrente in quanto ““non può ritenersi che l’obbligo di sorveglianza possa/debba spingersi fino a una penetrante perquisizione personale di tutti gli alunni sedicenni partecipanti alla gita (e in ogni momento di questa) in modo da poter rilevare l’eventuale possesso di sostanze stupefacenti e provvedere al loro immediato sequestro; né può richiedersi al sorvegliante  responsabile l’obbligo di vigilare anche sulla continuità del sonno degli allievi che, maggiori di anni sedici, dichiarino di volersi ritirare nella propria stanza per riposare”. A questo gli ermellini aggiunsero che l’altezza non a norma del parapetto (quindici centimetri più basso) non poteva essere la causa  della caduta, imputabile solo alla volontà della ragazza di scavalcarlo.

La Cassazione ribalta tutto

In terzo grado la Corte di cassazione ribaltò quasi tutto, sconfessando in parte i primi due giudizi. Pur confermando che la vigilanza, pur richiesta, non deve essere continua e prolungata  e quindi violare la sfera della privacy, i giudici ribadirono, però  che i docenti “per dimostrare la carenza di colpa non deve però ritenersi sufficiente quanto appena indicato; proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di  diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni.”

Le conseguenti responsabilità per i docenti 

Quest’ultimo passaggio rimanda a due responsabilità. Una “a monte”, l’altra “a valle”, che possono essere declinate rispettivamente nella responsabilità in eligendo e di dovuto controllo. La prima rimanda alla scelta di una struttura alberghiera idonea a garantire la sicurezza degli studenti, che deve essere supportata dalla certificazione inviata dai responsabili dell’albergo.
La seconda, invece è espletata in loco, verificando la corrispondenza tra la documentazione e la realtà.
Ne consegue che per i docenti-accompagnatori corre l’obbligo:
1) di ispezionare all’arrivo le stanze, individuando e valutando le diverse criticità (=pericolosità);
2) di ricercare eventualmente soluzioni alternative. Soluzione difficile da praticare in loco. Inoltre, con quali risorse economiche? Dei docenti? Impensabile e in ogni caso esposta alla contestazione dei genitori non interpellati;
3) di terminare  prematuramente il viaggio. Soluzione drastica, ma più praticabile rispetto a quella precedente.
L’alternativa al punto 2 e 3 è costituita dal “consiglio del buon padre di famiglia“, che avverte gli studenti dei rischi presenti nella struttura. La presente soluzione salva l’iniziativa, ma non riduce i rischi per i docenti.