Considerazioni sulla proposta Malpezzi (uscita dei minori)

DiGianfranco

9 Novembre 2017
Il conflitto della proposta Malpezzi
Ottima iniziativa della Malpezzi. Finalmente la politica ascolta la scuola!

Considerazioni sulla proposta Malpezzi. La recente sentenza della Cassazione ha il merito di aver “trattenuto sul palcoscenico” un tema molto delicato. Mi riferisco alla “Culpa in vigilando”. La vivacità del dibattito ha portato alla richiesta di un aggiornamento del quadro normativo vigente. L’obiettivo è stato in parte raggiunto con la proposta-Malpezzi.

La proposta Malpezzi

Finalmente dopo quasi due mesi, la richiesta di un aggiornamento del quadro normativo, relativo alla “Culpa in vigilando” è stata accolta. La politica si è accorta del disagio e dello sconcerto espressi dai docenti. Sentimenti prodotti soprattutto da una difficoltà a comprendere le ragioni del codice e delle sentenze, contrapposte a quelle pedagogiche finalizzate a rendere autonomo il ragazzo.
Comunque questo ascolto ha portato alla proposta Malpezzi

Considerazioni sulla proposta Malpezzi

I meriti

A quello già citato va riconosciuto all’on. Malpezzi di essere riuscita a proporre un testo sintetico, senza troppi tecnicismi caratterizzati da richiami e citazioni. Il contenuto espresso in un unico articolo e due commi ha il pregio di essere compreso facilmente.

Problema risolto, grazie all’abrogazione passiva

La sinteticità implica, come ho scritto, la perdita di qualche elemento. Alcuni di questi possono risultare importanti. Nel nostro caso, mi riferisco al mancato riferimento degli articoli abrogati  o in parte modificati. Qualcuno si è subito chiesto: i giudici interpreteranno il caso secondo l’art 591 ( non abrogato esplicitamente) o secondo la proposta-Malpezzi, nel frattempo divenuta legge?  Il dubbio, però dura poco! Nel diritto esistono diversi tipi di abrogazione: diretta, tacita e l’abrogazione per rinnovazione della materia. A noi interessa la seconda.  Si legge in questo articolo : “Se vi è incompatibilità nel senso prima definito, l’operatore deve applicare la disposizione successiva e non applicare quella anteriore e cioè ritenere tacitamente abrogata la disposizione anteriore: Il ragionamento che si ricava chiaramente da questa prescrizione, e che del resto è stato esplicitato per millenni dai giuristi e dai giudici, è che la incompatibilità di una disposizione successiva nei confronti di una disposizione anteriore è la prova che il legislatore successivo non voleva più la disposizione anteriore”

Proposta di legge parziale

Tutto bene allora? Purtroppo la risposta non può essere totalmente positiva. Mi spiego. La “Culpa in vigilando” non si riduce  al tragitto scuola/casa e confinata nel periodo fino a quattordici anni. Noi insegnanti di scuola primaria conosciamo le situazioni e gli ambienti potenzialmente pericolosi per gli alunni. A questo aggiungo il tasso di rischio che accompagna le uscite didattiche e i campi scuola effettuati anche con ragazzi over 14 anni. La condizione di questi ultimi rimane quella di minori, definiti come ” incapaci di intendere e volere”. Qualche giorno fa ho linkato una sentenza del 2012 che condannava l’albergatore e i docenti per inottemperanza alla protezione di una ragazza, prossima alla maggiore età.

Il pragmatismo regna

Si poteva fare di più? Certamente, ma questo implicava un allungamento dei tempi di approvazione, dovuti agli inevitabili distinguo. Quindi meglio un mezzo risultato positivo, piuttosto che il rimanere fermi ai nastri di partenza. Mi auguro che in tempi brevissimi venga presentato un provvedimento che dia risposte alla “Culpa in vigilando” nella totalità delle situazioni, facendo pendere maggiormente il piano verso le responsabilità dei genitori (“Culpa in educando”) e dei Dirigenti Scolastici (“Culpa in organizzando”).