Alunna bocciata. I genitori ricorrono, ma il Tar conferma il provvedimento educativo

DiGianfranco

15 Giugno 2023

Alunna bocciata. I genitori non accettano il provvedimento amministrativo. Il T.A.R. conferma il provvedimento adottato dal consiglio di classe dopo le prove di recupero.

Alunna bocciata. La vicenda

Alunna bocciata. Non sempre la decisione collegiale è accettata dai genitori. Si crea quindi un contenzioso tra quest’ultimi e l’istituto scolastico. L’ultimo caso è stato trattato dal T.A.R. Sicilia-Palermo. Ogni vicenda che entra in un tribunale necessita di una cauta valutazione. Questa è possibile solo avendo la sentenza a disposizione, in quanto spesso il pronunciamento del giudice fatto di rimandi a fatti simili conclusi con il verdetto, di analisi certosine può nascondere particolari che sfuggono alla sintesi di un articolo.
Detto questo conosciamo la vicenda. Una studentessa frequentante il secondo anno di un liceo, non è ammessa all’anno successivo.. I genitori hanno impugnato la decisione, in quanto il provvedimento è ” mancante della valutazione complessiva richiesta dalla menzionata ordinanza ministeriale, nonché dai criteri di valutazione riportati dal Presidente del consiglio di classe”.
Inoltre contestano “l’ingiustificato decremento del giudizio nelle due materie in cui la figlia aveva ricevuto una valutazione di insufficienza (precisamente: “lingua e cultura straniera” e “matematica”, in cui, all’esito delle prove di recupero, ha ottenuto il voto di “4”).

Il giudice supporta giuridicamene i docenti

La sentenza del T.A.R. supporta i docenti, dando ragione a quest’ultimi. Ovviamente il pronunciamento è esente da simpatie pregresse. Gli ermellimi emettono le loro sentenze, basandosi sui fatti così come sono stati presentati (non esiste mai una verita oggettiva, ma sempre processuale) mettendoli poi in relazione con il quadro giuridico (sentenze pregresse e normativa).
In sintesi il giudizio finale di un consiglio di classe  non può limitarsi a una media aritmetica di voti nelle materie. Questo deve essere il prodotto di un’ampia riflessione e  “si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente e dell’incompleta maturazione personale, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi (Cons. St., sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 236). Ovviamente il contributo  decisivo di questo quadro personale è dato dalle materie importanti, dove la ragazza ha mostrato un peggioramento nelle prove di recupero (verbale del 30 agosto 2019). Da qui la conclusione del T.A.R. che valuta la ripetizione del secondo anno come una decisione “formativa ed educatica e non certo afflittiva