Insegnante condannato e licenziato. Il principio di proporzionalità e la sua integrazione

DiGianfranco

9 Gennaio 2024

 

Insegnante condannato e licenziato

Insegnante condannato e licenziato. Non esiste una stretta correlazione tra i due stati di condizione. Lo conferma il principio di proporzionalità che può prevedere anche sanzioni accessorie

Insegnante condannato e licenziato. La sentenza

Insegnante condannato e licenziato. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.34003/2023 ha ritenuto adeguato il licenziamento di un docente condannato a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa. Ne dà notizia il Sole 24 Ore-scuola. Si legge: <<Tale decisione che discende dalla gravità della violazione degli obblighi imposti al personale docente sul rilievo che la condanna per associazione di tipo mafioso, con pena accessoria dell’interdizione legale dai pubblici uffici, comporta un rilevante pregiudizio del rapporto fiduciario scuola-famiglia e un forte discredito per l’amministrazione. Condizioni che integrano gli estremi della giusta causa di licenziamento e il venir meno dell’affidamento del datore sull’esatto adempimento delle prestazioni future>>

Il principio di proporzionalità integrato dietro la sentenza

Innanzitutto la sentenza applica  il principio di proporzionalità tra la natura della condotta dell’insegnante e la sanzione. Il criterio è uno dei fondamentali del sistema civile e penale. E’ facilmente intuibile che la sanzione deve essere correlata alla gravita del reato. I fondamenti sono l’art. 3 (principio di uguaglianza) e 27 comma 3. Quest’ultimo recita <<Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato>>. La correlazione e quindi la proporzionalità tra il reato e la sanzione deve sempre perseguire il fine ultimo del recupero educativo e quindi al consono rientro nella vita civile. Ora la reclusione per associazione mafiosa (reato gravissimo) comporta anche delle pene accessorie previste dall’art. 29 del c.p. A questo occorre aggiungere che l’integrazione era  una decisione dovuta per l’impossibilità di conciliare la permanenza della persona con funzioni educative e la sua condotta.