Alunna cade dalle scale. L’onere della prova causale a carico dei genitori

DiGianfranco

6 Giugno 2023

Alunna cade dalle scale. Una vicenda dove l’inadempienza contrattuale della scuola deve essere provata da chi ha la responsabilità genitoriale

Alunna cade dalle scale. Il quadro normativo

Alunna cade dalle scale. Nuova vicenda che conferma che l’onere della prova di inadempienza contrattuale spetta ai genitori richiedenti il risarcimento. Il fatto: alunna si frattura la tibia, scivolando sulle scale. La bambina tornava dal bagno con l’intento di rientrare in aula.
Il fatto va letto in relazione alla norma vigente. Innazitutto l’art. 2048 che recita ” I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita’ soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto“.
Come più volte scritto gli insegnanti partono da una posizione di svantaggio: devono documentare che l’evento è avvenuto in modo repentino e quindi imprevedibile. Giuridicamente il riferimento è lo juris tantum che permette al presunto colpevole di liberarsi dalla culpa in vigilando, producendo la dovuta documentazione. Poteva andare peggio se si fosse applicato lo juris et de jure dove la presunzione è blindata, assoluta (non ammissione della prova contraria).
Questo dal versante del docente. Chi esercita la responsabilità genitoriale, invece deve dimostrare il nesso causale tra l’evento e le condizioni. Se questa relazione non è provata, allora la scuola è liberata.

Analisi della vicenda

La vicenda che andremo ad analizzare conferma che il giudice si informa in modo dettagliato sulla vicenda, riflette sulle condizioni ambientali e strutturali e valuta anche la capacità di discernimento del minore.
Per quanto riguarda questo aspetto gli ermellini hanno applicato nel caso specifico il criterio che l’obbligo della sorveglianza continua decresce con l’età.  Inoltre l’incapacità d’intendere e volere non può rimanere vincolata all’età, ma occorre considerare anche “lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l’assenza (eventuale di malattie ritardanti, la forza del carattere…” (Corte di Cassazione, setenza 8740 del 26 giugno 2001).
In tal senso, quindi occorre leggere la parte della sentenza che recita:”le condizioni subiettive dell’allieva (dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacità di deambulazione) ne rendevano inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava l’aula di lezione dai bagni;(pag. 5 sentenza).
Ma veniamo al punto principale.
Per poter richiedere un risarcimento i genitori dovevano documentare che la caduta non è stata accidentale, ma provocata ad esempio dall’usura dei gradini, dalla loro scivolosità o dalla contemporamea presenza al momento di più alunni. Ora come si legge nella sentenza dalla  documentazione prodotta  “non risulta[va]no essere state invocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi”… né essere  “dedotta la
contemporanea presenza di più alunni“. Da qui la conclusione: la scuola è liberata da ogni responsabilità.