Culpa in vigilando allargata, il caso in una primaria

DiGianfranco

23 Maggio 2023

Culpa in vigilando allargata, ItaliaOggi propone il caso di un bambino della primaria. Lineare la reponsabilità che coinvolge tutto il personale scolastico

Culpa in vigilando allargata, il caso di un bambino

Culpa in vigilando allargata. Il quotidiano economico ItaliaOggi (23.05.23- sezione l’esperto risponde) riceve una lettera non firmata. E’ proposta una situazione che purtroppo qualche volta avviene nelle scuole. Si legge: ” Un alunno della classe prima primaria in cui insegno ha preso la porta e se n’è andato a casa. Era stato autorizzato ad andare al bagno. Per fortuna non è successo nulla di grave, ma di chi è in questo caso la responsabilità
Dalla lettura si evince la configurazione di una responsabilità allargata a più soggetti.

L’analisi del caso

Innanzitutto  stabiliamo il contorno legislativo che rimanda al codice civile “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” (art. 2048). Tale responsabilità è allargata anche al personale scolastico (bidelli), al quale spetta “la  custodia e la sorveglianza dei locali scolastici e la collaborazione con i docenti”.
Fatta questa premessa, il caso ha delle somiglianze con quello del bambino precipitato dalle scale. Fortunatamente non nell’esito tragico. In quel caso il magistrato ha ritenuto responsabile la collaboratrice in quanto la tragedia  è avvenuta al ritorno dal bagno. Quindi la bidella aveva preso in consegna in qualche modo il bambino nel tragitto aula/bagno. In altri termini il magistrato,  tenendo conto la giovanissima età del bambino verso il quale la sorveglianza è massima (Cass. 4 marzo 1977 n. 894 e Cass . 22 gennaio 1980 n. 516), ha indagato sulla catena dell’affidamento.
Nel caso specifico, l’insegnante non chiarisce nella lettera se la consegna è avvenuta esplicitamente e indirizzata al personale di vigilanza del piano. Nella lettera, infatti si fa cenno a un’autorizzazione senza però specificare altro. La consegna diretta ed esplicita è ritenuta necessaria. La sentenza riguardante il bambino precipitato non lascia dubbi (Fonte Ansa)Si legge”Nonostante l’omissione di cui si è resa responsabile (consistita nel non avere assicurato la sorveglianza dell’alunno fuori dalla classe, nel non averlo affidato alla supervisione di alcuno altro adulto e di avergli consentito di andare in bagno da solo, e senza neppure avere cercato l’accompagnamento di un collaboratore scolastico), il bambino veniva a un certo punto ugualmente preso in carico da chi (la collaboratrice scolastica, ndr) aveva un’autonoma posizione di garanzia nel riportarlo in classe sano e salvo” Se questa è avvenuta allora la responsabilità passa alla bidella che doveva accertarsi del rientro del bambino in classe. Occorre indagare, infine se il portone di uscita era sorvegliato.
In sintesi occorre verificare, in caso di denuncia da parte de genitori, chi ha interrotto la vigilanza continua del minore.